IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre   2008,   la  concessione,  anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto,  altresi',  il secondo periodo del citato comma 521, in base
al  quale,  nell'ambito  delle medesime risorse finanziarie di cui al
primo  periodo,  i  trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 1, comma
1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati,
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
piani  di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in  sede  governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
almeno  del  10  per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007;
  Visto  il  sopraindicato  comma  522  della  legge n. 244 del 2007,
concernente  le  riduzioni  della  misura dei trattamenti nei casi di
proroga;
  Visto  il  decreto  n.  43297,  del 9 aprile 2008, del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  2,  comma  521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Visto  il  decreto  n.  44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e, in particolare, l'art. 1,
con  il  quale  le  sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate
alla  regione  Lazio  dall'art.  1  del citato decreto n. 43297 del 9
aprile  2008,  vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive
delle  risorse che la regione riterra' di finalizzare agli interventi
del  settore della Sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di
oggettive   esigenze   derivanti   da   crisi,   riorganizzazioni   e
ristrutturazioni;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'Addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo  sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e politiche giovanili, in data 23 giugno
2008,  tra  la  regione  medesima  e  le parti sociali, relativo alla
richiesta  dei  benefici  della  C.I.G.S.  in  deroga,  per un numero
massimo  di  ottantacinque  lavoratori  di  cui  quaranta della Valeo
Sistemi di Climatizzazione S.p.A. e quarantacinque della Valeo S.p.A.
Divisione  Termico  Motore, con decorrenza dal 1° luglio 2008 fino al
30  settembre  2008,  e  preso atto del parere favorevole espresso in
merito dalla regione Lazio;
  Considerato  il  D.D.R. n. 33 del 29 febbraio 2008, con il quale e'
stata  disposta la prima concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, per il
periodo  dal  27  settembre 2007 al 31 dicembre 2007, in favore di un
numero  massimo  mensile  di cinquanta lavoratori in forza alla Valeo
S.p.A. Divisione Termico Motore;
  Considerato,  altresi',  il  D.D.R. n. 50 del 6 agosto 2008, con il
quale  e'  stata disposta la proroga del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, in favore di un numero
massimo  mensile  di  quarantacinque  lavoratori  in forza alla Valeo
S.p.A. Divisione Termico Motore;
  Verificato  il  rispetto  del  citato  art.  2,  comma 521, secondo
periodo, della legge n. 244 del 2007;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/06  (Finanziaria  2007).  Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su
modello  «CIGS/SOLID-1),  datata 1° agosto 2008 e pervenuta in data 6
agosto  2008,  per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008,
in  favore di un numero massimo di quarantacinque lavoratori, sospesi
dal  lavoro  a  zero  ore,  con  rotazione,  occupati presso l'unita'
aziendale   ubicata  in  Ferentino  (Frosinone),  localita'  Laghetto
s.n.c.;
  Vista  la  documentazione,  trasmessa  dalla  societa'  in  data 10
dicembre  2008,  consistente  nell'elenco  dettagliato dei lavoratori
interessati alle sospensioni periodiche;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  concedere  il  trattamento di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore
dei lavoratori interessati;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Ai  sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e'  concessa  la  seconda  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in deroga alla normativa
vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in
data  23  giugno  2008,  in  favore  del personale della Valeo S.p.A.
Divisione  Termico  Motore,  con sede legale in Santena (Torino), Via
Asti,  n. 89, in forza presso l'unita' aziendale ubicata in Ferentino
(Frosinone), localita' Laghetto s.n.c., per un numero massimo mensile
di  quarantacinque lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per
il  periodo  dal  1° luglio 2008 al 30 settembre 2008, elencati nella
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
provvedimento,   senza  pagamento  diretto  ai  lavoratori  da  parte
dell'I.N.P.S.,  in  quanto  il  pagamento e' anticipato ai dipendenti
dalla societa' stessa.