L'indice  ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati,  calcolato  con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992,  n.  81,  da  applicarsi per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 65,
comma  4,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo
familiare  numeroso)  e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151  (assegno  di  maternita')  e'  pari  al 3,2 per cento
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2009).
   Pertanto:
    a)  l'assegno  mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65,  comma  4,  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448 e successive
modifiche  e  integrazioni,  da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno  2009,  se  spettante  nella  misura  intera, e' pari a €
128,89;   per  le  domande  relative  al  medesimo  anno,  il  valore
dell'indicatore  della situazione economica, con riferimento a nuclei
familiari  composti  da  cinque componenti e' pari a € 23.200,30
(per   nuclei   familiari  con  diversa  composizione,  il  requisito
economico  e'  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenza
prevista dal decreto legislativo n. 109/1998 - rif. comma l, art. 65,
legge n. 448/1998);
    b)  l'assegno  mensile  di maternita' ai sensi dell'art. 74 della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno  2009,  per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a  € 309,11; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell'indicatore  della situazione economica, con riferimento a nuclei
familiari composti da tre componenti, e' pari a € 32.222,66.