IL PRESIDENTE
                 del Comitato nazionale di gestione
               e attuazione della direttiva 2003/87/CE

  Visto:
   il  decreto  interministeriale,  28 febbraio 2008, di approvazione
della  Decisione  di  assegnazione  delle quote di CO2 per il periodo
2008-2012  e  relativi allegati, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 291 del 13
dicembre 2008 - serie generale;
   la  deliberazione  n.  020/2008  del  27  novembre  2008 di questo
Comitato pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  291  del  13  dicembre  2008 - serie
generale e recante l'esecuzione della decisione di assegnazione delle
quote  di  CO2  agli  impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai
sensi  dell'art.  8,  comma  2,  lettera c) del decreto legislativo 4
aprile  2006,  n.  216  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in
osservanza al nulla osta della Commissione europea;
   in   particolare,   il   sesto   paragrafo   della   sopra  citata
deliberazione  che  stabilisce  che  con  successiva deliberazione di
questo  Comitato  e previa acquisizione del nulla osta da parte della
Commissione  europea,  saranno  assegnate  per il periodo 2008-2012 e
rilasciate per l'anno 2008 agli impianti di combustione supplementari
o  a parti supplementari di impianti di combustione, 7,116573 milioni
di tonnellate di quote per anno;
   la  comunicazione  della Commissione europea del 30 maggio 2008 in
cui  la commissione afferma di aver constatato che le informazioni di
base  utilizzate per determinare il quantitativo proposto di quote di
emissione da assegnare con le revisioni agli «impianti di combustione
supplementari»   non  risulta  sia  stato  debitamente  comprovato  e
verificato attraverso una verifica indipendente;
   la  comunicazione  di questo Comitato alla Commissione europea del
18  settembre  2008  con  cui  lo stesso si impegnava a richiedere la
verifica  indipendente  delle  informazioni  di  base  utilizzate per
determinare  il  quantitativo  proposto  di  quote  di  emissione  da
assegnare   con   le   revisioni   agli   «impianti   di  combustione
supplementari».
   la  lettera  della  Commissione europea del 19 gennaio 2009 che, a
seguito  delle  verifiche effettuate sulle assegnazioni agli impianti
supplementari o parti supplementari di impianti di combustione, ne ha
verificato  la  conformita' con i requisiti dell'art. 2, paragrafo 3,
della  decisione della commissione sul piano di assegnazione adottato
dall'Italia del 15 maggio 2007;
  Su proposta della segreteria tecnica del Comitato.

                              Delibera:

  1.  Conformemente  al  nulla  osta della Commissione europea di cui
alla lettera del 19 gennaio 2009 e' data esecuzione alla decisione di
assegnazione  delle  quote  di  CO2  agli  impianti  per  il  periodo
2008-2012,  elaborata  ai  sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) del
decreto  legislativo  4  aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e
integrazioni,  per la parte riguardante l'assegnazione per il periodo
2008-2012  di  7,116573  milioni di quote di CO2 medie per anno ed il
rilascio delle quote assegnate per l'anno 2008.
  2.  La  quantita'  di  cui  al  comma 1 e' assegnata per il periodo
2008-2012  e  rilasciata per l'anno 2008 a ciascuno dei gestori degli
impianti  regolati  dal  decreto  legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e
successive   modificazioni,   conformemente  a  quanto  riportato  in
allegato   alla  presente  deliberazione  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale. La quantita' di cui al presente comma e' da
intendersi  come addizionale rispetto a quanto assegnato e rilasciato
ai sensi della deliberazione n. 20/2008.
  3.  Contestualmente  all'invio  della  dichiarazione  relativa alle
attivita' ed alle emissioni dell'impianto di cui all'art. 15, comma 5
del  decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche
ed  integrazioni, dovuta per l'anno 2008, ciascuno dei gestori di cui
al  comma  2  provvede  ad  inviare  a questo Comitato l'attestato di
verifica  di  cui all'art. 16 del citato decreto legislativo relativo
alle informazioni trasmesse ai sensi della deliberazione n. 25/2007.
  4.  L'amministratore  del  registro  di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni provvede
all'iscrizione  nel  Registro nazionale delle emissioni e delle quote
di emissione, delle quote assegnate e rilasciate secondo il comma 2 e
3.
  5.  I corrispettivi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 4
aprile  2006,  n.  216  e  successive  modifiche  e integrazioni sono
versati in occasione del rilascio delle quote per l'anno 2010.
  6. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 gennaio 2009

                                                 Il presidente: Clini