IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 2 comma 236 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  l'art.  1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del
24   gennaio  2008  che,  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  dal
Ministero  dei  trasporti  all'Ente nazionale per l'aviazione civile,
destina  la  somma  di 1,5 milioni di euro, per gli oneri di servizio
pubblico   necessari   ad   assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola  d'Elba,  in  attuazione  dell'art. 2 comma 236 lettera a)
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per  la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16;
  Vista  la  delega  conferita con nota n. 0005072 del 17 aprile 2008
dal  Ministro  dei trasporti illo tempore al Presidente della Regione
Piemonte, ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990, ad indire e
presiedere  la  Conferenza  di  servizi,  al  fine  di determinare il
contenuto  degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da
e per l'Isola d'Elba;
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il
16 ottobre 2008;
  Vista  la nota ministeriale n. 006475 dell'11 dicembre 2008, con la
quale  viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della
Rappresentanza   permanente   d'Italia   presso   l'Unione   europea,
l'intendimento  del  Governo  italiano  di  imporre oneri di servizio
pubblico  sulle  rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba
Marina di Campo-Pisa e viceversa;
  Vista  la  nota ministeriale n. 006480 dell'l1 dicembre 2008 con la
quale  viene  comunicato  alla societa' di gestione dell'aeroporto di
Marina  di  Campo, di Firenze, di Pisa e alla compagnia aerea Elbafly
che  e'  in  corso  di  definizione la procedura per l'imposizione di
oneri  di servizio pubblico sulla rotte Elba Marina di Campo-Firenze,
Elba Marina di Campo-Pisa;
                              Decreta :


                               Art. 1.



  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  territoriale  dell'Isola
d'Elba,  con un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo,
il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e
viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, viene sottoposto ad
oneri   di   servizio   pubblico   secondo   le   modalita'  indicate
nell'allegato  tecnico, che costituisce parte integrante del presente
decreto.