IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile 2002, n. 63, convertito
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visti  i  commi  89,  90  e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria  2006),  cosi  come  sostituiti  dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria 2007) che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  e  l'attribuzione  con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso  Ispettorato  ad  uno  o piu' Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
4  dicembre  1956,  n.1404 nonche' quelle necessarie ad assicurare la
continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il
compimento   di   atti   non   differibili   sono   state  attribuite
all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati
istituiti,  in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito
Settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,  ora decreto legislativo 30 marzo 2001 in
ordine  alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice
politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la Fintecna
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7dicembre  2004  ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  l'art.  26  della  legge 23 dicembre 1993, n. 559 in base al
quale tutte le gestioni fuori bilancio - esclusi i fondi di rotazione
e  fatta  salva la disciplina dettata dagli articoli da 1 a 20 - sono
soppresse  ed assoggettate a liquidazione secondo le modalita' di cui
all'art.  8,  comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visto  il  decreto  del Presidente del consiglio dei Ministri del 9
settembre 1999 con il quale il Sindaco di Catania, a decorrere dal 1°
gennaio  1999  e fino al 31 dicembre 2000, e' stato nominato, ai fini
del  completamento dei lavori, Commissario liquidatore della gestione
fuori  bilancio  concernente le particolari e straordinarie esigenze,
anche di ordine pubblico, della citta' di Catania;
  Visto  il  decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 marzo
2006  di  istituzione  e  nomina  del  Comitato di liquidazione della
gestione  fuori  bilancio, concernente le particolari e straordinarie
esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Catania, composto
dal  Sindaco di Catania (Presidente), dal dott. Alessandro La Penna e
dalla  Dott.ssa  Patrizia Peani (Componenti), in rappresentanza dalla
Fintecna S.p.A.;
  Considerato  che  a  seguito  delle  dimissioni  del  Prof. Umberto
Scapagnini  dal  Comitato  di  liquidazione,  lo  stesso  Comitato ha
continuato  a svolgere le sue funzioni con i due rimanenti componenti
della Fintecna, Dott. Alessandro La Penna e Dott.ssa Patrizia Peani;
  Visto  il  Provvedimento  del Comitato di liquidazione n. 36 del 10
novembre  2008,  con  il  quale,  oltre ad aver approvato il relativo
bilancio  di  chiusura,  e' stata disposta la chiusura della gestione
liquidatoria  concernente  le  particolari  e straordinarie esigenze,
anche  di  ordine  pubblico,  della  citta'  di  Catania, di cui agli
articoli  2  e  4  del  decreto  legislativo  1°  febbraio1988, n. 19
convertito  dalla legge n. 99 del 28.marzo1998, che ha evidenziato un
avanzo  di € 341.762,91, e ne e' stato autorizzato il versamento
al Tesoro dello Stato - Conto Entrate dello Stato al capo X, capitolo
2368;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  liquidazione  del  patrimonio  della  Gestione  fuori bilancio,
concernente  le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine
pubblico, della citta' di Catania, e' chiusa a tutti gli effetti.