IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni
  Visto  il  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225,  226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione
dell'Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.)  e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  delle  competenze  del soppresso Ispettorato ad uno o
piu'  Ispettorati  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello
Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956  nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di   atti  non  differibili  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via  transitoria,  cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti
in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300 recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta Societa' alle condizioni indicate
nella  convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina  dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse di soccorso per il
personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie;
  Visto   l'art.  1  del  decreto-leggge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno1981;
  Visto  il  regio  decreto  8  gennaio 1931, n. 148, con il quale e'
stata  istituita  la  Cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda
Trasporti Municipali (A.T.M.) di Milano;
  Visti  gli atti della gestione liquidatoria della predetta Cassa di
soccorso;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di
liquidazione di € 843.155,70;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  soccorso per i
dipendenti  dell'Azienda  Trasporti  Municipali (A.T.M.) di Milano e'
chiusa a tutti gli effetti.