IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge  14  luglio  1965,  n. 963 e successive modifiche,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto  l'articolo  32  della  suddetta  legge  che  attribuisce  al
Ministro  il  potere  di  emanare norme per la disciplina della pesca
marittima  anche  in deroga alle discipline regolamentari, al fine di
adeguarla   al   progresso  delle  conoscenze  scientifiche  e  delle
applicazioni tecnologiche;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n.1639   e   successive  modifiche,  riguardante  il  regolamento  di
esecuzione della predetta legge ed, in particolare, l'articolo 95;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio 2004, n.153 concernente
l'attuazione  della  legge  7  marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima;
  Visto  il  decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Considerato che la pesca a strascico a divergenti e' effettuata con
una singola rete trainata con due cavi collegati ai divergenti;
  Considerato  che  l'evoluzione  della suddetta attivita' di pesca a
strascico  ha  portato  anche  all'uso  contemporaneo  di  due reti a
strascico a divergenti;
  Considerato   che   la  relazione  redatta  dal  Consorzio  UNIMAR,
presentata  alla  Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca e
l'acquacoltura  nella riunione del 22 ottobre 2008, ha evidenziato la
necessita'  di  uno  specifica analisi relativa all'impatto meccanico
sul   fondo   e   sulle  comunita'  bentoniche  determinato  dall'uso
contemporaneo di due reti a strascico a divergenti;
  Ritenuto  opportuno definire misure di precauzione, in attesa della
rapida realizzazione del predetto studio d'impatto;
  Sentita   la   Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura che, nella seduta del 9 dicembre 2008, all'unanimita',
ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Gli  armatori  delle  unita'  da pesca munite di licenza con il
sistema  a  strascico  e  che  utilizzano  contemporaneamente  per il
prelievo   delle  risorse  due  reti  a  divergenti,  sono  obbligati
settimanalmente  ad un ulteriore giorno di fermo in aggiunta a quelli
gia' previsti dagli usi e consuetudini locali.
  2.  La  disposizione di cui al precedente comma non si applica alle
unita'  che  esercitano l'attivita' con i sistemi a strascico a bocca
fissa, quali «rapidi» e «sfogliare».
  3.  Presso  ciascuna  Autorita'  marittima e' tenuto l'elenco delle
unita'  esercitanti  l'attivita' di pesca a strascico con le due reti
di cui di cui al comma 1 del presente articolo.
  4.  La  detenzione e l'uso delle due reti di cui al primo comma non
e'  consentito  alle unita' da pesca autorizzate al sistema strascico
ove non iscritte nell'elenco di cui al comma 3.
  5.  Ai  fini  del  controllo sulle giornate di effettiva pesca, gli
armatori  che  esercitano  con  l'attrezzatura di cui al primo comma,
sono obbligati alla presentazione alla locale Autorita' marittima del
libretto  di  consumo del carburante nonche' a segnalare per ciascuna
settimana,   in   via   preventiva,  l'ulteriore  giornata  di  fermo
aggiuntivo.
  6. E'  facolta'  delle  Autorita'  marittime  attivare  ogni  altra
iniziativa ritenuta idonea ai fini del controllo.
  7.  I  trasgressori  alle  disposizioni  del  presente decreto sono
puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di settore.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 2009
                                                  Il Ministro : Zaia