IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA AL TURISMO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on.le Michela Vittoria Brambilla sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali; Visto l'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Minitri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano, ai fini della definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della citata legge n. 135/2001, destina l'erogazione di tali risorse per interventi, di solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli e per l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale; Ritenuto di dover procedere alla definizione delle modalita' di erogazione dei buoni vacanza utilizzando allo scopo appositi criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti; Considerato che il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, nelle sedute del 30 maggio e del 17 ottobre 2007, ha evidenziato la necessita' di collegare l'erogazione delle risorse di cui alla legge n. 135/2001 ad una politica di destagionalizzazione dei flussi turistici nazionali; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 febbraio 2008; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto definisce le modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.