IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                        CON DELEGA AL TURISMO

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei  Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo
e  che,  per  l'esercizio  di  tali  funzioni, ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo;
  Visto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 2
luglio  2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  on.le Michela Vittoria Brambilla sono
state  delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di turismo;
  Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma
della  legislazione  nazionale  del  turismo»,  che  prevede apposite
risorse  dirette  a  realizzare  agevolazioni per favorire il turismo
delle  famiglie  e  dei  singoli  definiti  sulla base di determinati
criteri reddituali;
  Visto l'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  che  prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura
non  regolamentare del Presidente del Consiglio dei Minitri, d'intesa
con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento Bolzano, ai fini della definizione
delle  modalita'  di  impiego  delle risorse di cui all'art. 10 della
citata  legge  n.  135/2001, destina l'erogazione di tali risorse per
interventi,  di  solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli e per
l'attuazione  delle  strategie per la destagionalizzazione dei flussi
turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla definizione delle modalita' di
erogazione  dei buoni vacanza utilizzando allo scopo appositi criteri
di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti;
  Considerato  che  il Comitato delle politiche turistiche, istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006,
nelle  sedute  del 30 maggio e del 17 ottobre 2007, ha evidenziato la
necessita'  di collegare l'erogazione delle risorse di cui alla legge
n.  135/2001  ad  una  politica  di  destagionalizzazione  dei flussi
turistici nazionali;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano
espressa nella riunione del 28 febbraio 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  presente  decreto  definisce  le modalita' di impiego delle
risorse  di  cui  all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come
previsto  dall'art.  2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  per  l'erogazione  di «buoni-vacanza» da destinare a
interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli
e  per  favorire  la  destagionalizzazione  dei  flussi turistici nei
settori del turismo balneare, montano e termale.