IL DIRETTORE GENERALE
           dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge n°1096/71, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso
parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varieta'
di specie agraria indicata nel dispositivo;
  Considerato  che  per  la stessa varieta' era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;
  Vista la richiesta avanzata dal responsabile della conservazione in
purezza  della  varieta'  di  confermare  sotto  forma  di  codice la
denominazione «LS-44», gia' utilizzata per identificare la varieta';
  Ritenuto  che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
                              Decreta:

  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione  medesima, la sotto elencata varieta' di
specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero:
  Foraggere (ad uso non foraggero)

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            |                      |        |   Responsabile della
 Codice Sian|        Specie        |Varieta'|conservazione in purezza
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    9991    | Agrostide stolonifera| LS-44  |    V.G. Lehman - USA

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
   Roma, 23 gennaio 2009
                                         Il direttore generale: Blasi

          Avvertenza:
          Il  presente  atto  non  e'  soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.