1.  La disciplina in materia di calcolo del patrimonio di vigilanza
delle  banche  prevede  la  deduzione  da  tale aggregato di tutte le
interessenze  detenute  in  altre  societa'  bancarie  e  finanziarie
superiori  al  10% del capitale della partecipata e, per il complesso
delle  interessenze  inferiori a tale soglia, dell'eccedenza rispetto
al 10% del patrimonio di vigilanza, indipendentemente dal portafoglio
di allocazione.
  Devono,  quindi,  essere dedotte anche le interessenze allocate nel
portafoglio  di  negoziazione a fini di vigilanza (titolo I, capitolo
2).  La  disciplina  comunitaria (direttiva 2006/49/CE, allegato VII,
parte D, punto 3) attribuisce alle Autorita' nazionali la facolta' di
permettere  alle  banche  di  non  procedere  alla  deduzione di tali
interessenze  purche'  siano  rispettati,  congiuntamente, i seguenti
requisiti:
   le  posizioni siano classificate nel portafoglio di negoziazione a
fini di vigilanza;
   la banca sia un market maker attivo su tali strumenti finanziari e
possieda  idonei  sistemi  di  controllo  relativi  alle attivita' di
negoziazione svolta.
  In  sede  di  recepimento della direttiva tale opzione non e' stata
esercitata.
  In   relazione   all'esperienza  maturata  a  seguito  della  prima
applicazione  delle nuove disposizioni e tenuto conto della crescente
operativita'  da  parte  di alcuni intermediari nella negoziazione di
strumenti  azionari  con  finalita'  di  copertura  di  posizioni  in
strumenti  finanziari  derivati,  si  ritiene opportuno consentire la
deroga   all'obbligo   di   deduzione   delle   azioni   anche  nella
regolamentazione nazionale.
  Tale possibilita' e' tuttavia condizionata al rispetto di requisiti
di  natura operativa e organizzativa. In particolare, l'intermediario
deve:
   essere  market  maker  sui  mercati  regolamentati  o  sui sistemi
multilaterali di negoziazione;
   disporre  di  adeguati sistemi di gestione e controllo dei rischi.
Qualora  la  banca  non  sia  stata  autorizzata  all'uso dei modelli
interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi
di  mercato, la sussistenza di tale requisito e' accertata attraverso
una   specifica  auto-valutazione  preventiva.  Il  mantenimento  del
requisito  e'  verificato  periodicamente dalla funzione di revisione
interna (vedi nota 1) .
  La  norma  trova  applicazione  anche  per gli strumenti finanziari
detenuti  a copertura di operazioni in derivati negoziate sui mercati
OTC.  Resta fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la
banca  abbia  esercitato  direttamente o indirettamente il diritto di
voto.
  2.  Con  l'occasione,  vengono  apportate alla circolare in oggetto
alcune  modifiche di carattere tecnico, relative alla disciplina: del
rischio  specifico su titoli di debito (vedi nota 2) e del rischio di
posizione su titoli di capitale (vedi nota 3) applicabile alle banche
che  utilizzano  la  metodologia  standardizzata;  del  patrimonio di
vigilanza ai fini della concentrazione dei rischi (vedi nota 4) .
  Si  fa  presente che le disposizioni in oggetto sono pubblicate sul
sito internet della Banca d'Italia (sezione «Vigilanza», sottosezione
«Vigilanza sulle banche», «Normativa», «Disposizioni di vigilanza»).
   Roma, 15 gennaio 2009
                                    Il direttore generale: Saccomanni



(1) In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti
a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli
strumenti  finanziari  che beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di
deduzione  in  quanto  detenuti  nell'ambito dell'attivita' di market
making.
(2)  Nel  calcolo  del  rischio  specifico  su  titoli  di  debito il
trattamento  delle  esposizioni  verso  intermediari vigilati ed enti
territoriali  e'  stato allineato a quello previsto per il rischio di
credito  (titolo  II,  capitolo  4,  parte  seconda, sezione II, par.
2.2.1).
(3)  Nel  calcolo  del rischio di posizione su titoli di capitale, e'
stata  prevista  la  possibilita'  di  tenere  conto  degli strumenti
finanziari   dedotti  dal  patrimonio  di  vigilanza  ai  fini  della
compensazione  preventiva  con posizioni di segno opposto (titolo II,
capitolo 4, parte seconda, sezione II, par. 3).
(4)  Il  patrimonio  di  vigilanza  ai  fini della concentrazione dei
rischi   deve   essere   integrato   con   le   posizioni   verso  le
cartolarizzazioni che sono state dedotte.