IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                        con delega allo sport

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                                e con

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000, n. 38, recante
«Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali»;
  Visto  l'art.  51  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi»;
  Visto  il  decreto  in  data  16  aprile  2008  del Ministro per le
politiche  giovanili  e  le  attivita'  sportive,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, con cui, in attuazione dell'art. 51, comma
2-bis  della  legge  n.  289/2002,  sono  state  determinate le nuove
modalita'  tecniche  per  l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
degli   sportivi  dilettanti,  nonche'  la  natura,  l'entita'  delle
prestazioni ed i relativi premi assicurativi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 18 del decreto 16 aprile 2008, nel
quale  e'  dettata  una  disciplina  transitoria  secondo  la quale i
soggetti  obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere
alle disposizioni introdotte entro il 31 marzo 2009;
  Vista   l'ordinanza  del  5  novembre  2008  emessa  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  sezione  I,  nel  ricorso
proposto  dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e dalla Lega
Nazionale  Dilettanti  (LND) per l'annullamento del decreto 16 aprile
2008,  con  cui e' sospesa l'esecuzione delle norme di cui agli artt.
14  e  15  e  fissata per la discussione del merito l'udienza dell'11
febbraio 2009;
  Vista  la nota della Lega Nazionale Dilettanti (LND) del 23 gennaio
2009,  con  la  quale e' richiesta una sospensione del termine di cui
all'art.  18,  al  fine  di  addivenire  ad  una  riforma del decreto
menzionato;
  Vista  la  nota del Presidente del CONI del 28 gennaio 2009, con la
quale   si  rappresentano  le  istanze  delle  Federazioni  Nazionali
Sportive  di  pervenire  ad  una modifica del decreto 16 aprile 2008,
disponendo  nelle more un differimento del termine previsto dall'art.
18,   di   adeguamento   alla   disciplina   introdotta,   anche   in
considerazione  della  pendenza  del  giudizio  dinnanzi il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio;
  Considerato,  inoltre,  che  la  norma  in  questione solleva dubbi
interpretativi  sulle  modalita'  con  le  quali i soggetti obbligati
devono  adeguarsi  alle nuove condizioni contrattuali, attraverso una
modifica  dei  rapporti  contrattuali  in  corso o nuove stipulazioni
previo  esperimento delle procedure competitive previste dall'art. 14
del  decreto  16  aprile  2008,  la  cui  efficacia e' stata peraltro
sospesa dall'ordinanza TAR del 5 novembre 2008;
  Ritenuto  opportuno  disporre un prolungamento del termine previsto
dalla disposizione surrichiamata, atteso che la pendenza del giudizio
di  legittimita' amministrativa del decreto menzionato e le questioni
interpretative insorte ostacolano l'applicabilita' della disposizione
di  cui  all'art. 18, che prevede l'adeguamento alle nuove condizioni
entro il 31 marzo 2009;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  18  del  decreto 16 aprile 2008
«Assicurazione  obbligatoria  per  gli  sportivi», e' prorogato al 31
dicembre 2009.
  Il  presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 27 febbraio 2009
                     Il Sottosegretario di Stato
                        con delega allo sport
                                Crimi

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi