IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo
per  il  riordino  della  disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.153,  recante
disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.  153,  ai  sensi  del  quale  «la  vigilanza  sulle  fondazioni e'
attribuita   al   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione   economica»,  ora  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
  Visto  l'art.  8,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento
alla riserva obbligatoria e' determinata dall'Autorita' di vigilanza;
  Visto  l'art.  8,  comma  1, lettera e), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo'
prevedere riserve facoltative;
  Visto  il  provvedimento  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 96 del 26 aprile
2001,  recante  le  indicazioni  per  la  redazione,  da  parte delle
fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31
dicembre  2000,  emanato  ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  Visto  l'art.  15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2;
  Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15
marzo  2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007 e 20 marzo 2008 con i quali
l'Autorita'  di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono,
ha  provveduto  a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva
obbligatoria  e  alla riserva per l'integrita' del patrimonio per gli
esercizi 2001-2007;
  Considerata    la    necessita'    di    determinare    la   misura
dell'accantonamento  alla  riserva  obbligatoria  per  l'esercizio 1°
gennaio 2008-31 dicembre 2008;
  Considerata   l'opportunita'   di   consentire   un  accantonamento
patrimoniale  facoltativo,  ulteriore rispetto a quello obbligatorio,
finalizzato  alla  salvaguardia  dell'integrita'  del patrimonio e di
fissarne la misura massima ammessa;
  Considerata  l'opportunita'  che, nei casi eccezionali in cui siano
presenti     disavanzi    pregressi,    le    fondazioni    destinino
prioritariamente  parte  dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di
tali  disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il
patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale;
  Considerato  che  e'  in corso di predisposizione il regolamento di
cui  all'art.  9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Nella  redazione  del  bilancio d'esercizio 2008, le fondazioni
bancarie  osservano  le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del  19  aprile  2001,  tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15,
comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui   al
provvedimento   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 19 aprile 2001.
  3.  L'accantonamento  alla  riserva obbligatoria di cui all'art. 8,
comma  1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e'  determinato,  per  l'esercizio  2008,  nella misura del venti per
cento    dell'avanzo    dell'esercizio,   al   netto   dell'eventuale
destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
  4.  Al  solo  fine  di  conservare  il  valore  del  patrimonio, le
fondazioni  bancarie  possono  effettuare, per il medesimo esercizio,
con  atto  motivato,  un accantonamento alla riserva per l'integrita'
del  patrimonio  in  misura  non  superiore  al  quindici  per  cento
dell'avanzo  dell'esercizio,  al netto dell'eventuale destinazione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.