IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio
2009,  che  stabilisce  norme  comuni  relative ai regimi di sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce  taluni  regimi  di sostegno a favore degli agricoltori, e
che  modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del 21
aprile   2004,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento unico, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita',
della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo,
e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del   decreto-legge   24   giugno   2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  3  agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito  di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
  Visto   il   decreto   ministeriale  del  5  agosto  2004,  recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 28 marzo 2008, concernente la
dichiarazione  delle  superfici  ammissibili  al  regime di pagamento
unico;
  Considerato  che  l'art.  35,  paragrafo  1 del regolamento (CE) n.
73/2009  stabilisce  che  le parcelle agricole dichiarate ai fini del
regime    di   pagamento   unico   devono   essere   a   disposizione
dell'agricoltore  ad  una  data  prestabilita,  che  non  puo' essere
successiva alla data prevista per la modifica della domanda d'aiuto;
  Considerato  che  occorre  fissare  la  data in cui gli agricoltori
devono  avere  a  disposizione  le  superfici  dichiarate ai fini del
regime  di  pagamento  unico entro i termini previsti dalla normativa
comunitaria;
  Considerato  che occorre rivedere la data fissata con il decreto 28
marzo 2008, onde corrispondere alle indicazioni espresse in tal senso
dalla  Commissione  europea  e  che,  pertanto,  si  rende necessario
abrogare   il   predetto   decreto  e  sostituirlo  con  il  presente
provvedimento;
  Acquisita  l'intesa della Conferenza permanente Stato-regioni nella
seduta del 5 febbraio 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

               Dichiarazione degli ettari ammissibili
  1.  Gli  ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati
ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  5 agosto 2004, devono essere a
disposizione  del  richiedente  alla  data del 15 maggio dell'anno di
presentazione della domanda unica.
  2. Ai fini del presente decreto sono considerate a disposizione del
richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute.
  3.  Sono  abrogate  le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1,
del decreto 5 agosto 2004, cosi' come modificato dal decreto 15 marzo
2005,  che demanda all'agricoltore la fissazione delle date di inizio
del  periodo  di  tempo  in  cui  avere  a  disposizione le superfici
dichiarate.