IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio
  Visto  l'art.  2,  comma  36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,  sulla  concessione,  in  deroga  alla vigente normativa, di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e,
in  particolare,  il  comma  9,  sulla  possibilita'  di  prorogare i
trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato
del  lavoro  dei  percettori  di trattamenti previdenziali o di altri
sussidi o indennita' pubbliche;
  Visto  l'accordo  tra  Governo,  Regioni, e Province autonome sugli
ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro
per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani;
  Visto  il  decreto  n.  45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, di assegnazione
provvisoria  di  fondi,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Visto,  in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale,
che,   nella   ripartizione   delle   risorse   finanziarie,  assegna
provvisoriamente  alla  Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro,
quale  quota  parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e
alle  proroghe  degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa
vigente per l'anno 2009;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
degli  incentivi  all'occupazione,  Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56
del  13  marzo  2009,  recante  la precisazione che, nelle more della
definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo del 12
febbraio  2009,  le  risorse  finanziarie  di  cui  al citato decreto
ministeriale  possono  essere  utilizzate  secondo  le procedure e le
regole gia' concordate per l'anno 2008;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 13 gennaio
2009,  tra  le  parti  sociali,  relativo alla richiesta dei benefici
della  C.I.G.S.,  in  deroga,  per  un  numero  massimo  di 18 unita'
lavorative  in  forza  a  La Tecnica ESP S.p.A., da sospendere a zero
ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre
2009,  con  anticipazione,  a  carico  della  Societa',  di parte del
trattamento di integrazione salariale dovuto;
  Preso  atto  del  parere  favorevole espresso contestualmente dalla
Regione Lazio;
  Considerato  il  decreto  del Direttore regionale del lavoro per il
Lazio n. 19 del 5 marzo 2009, con il quale e' stata disposta la prima
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in  deroga alla vigente normativa, per un numero massimo di 20 unita'
lavorative  in  forza alla predetta Societa', sospese a zero ore, con
rotazione periodica, dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  Sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  296/06  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975
del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, pervenuta
in  data  22  gennaio  2009,  in  favore  di  un massimo di 18 unita'
lavorative,  occupate  nell'unita'  aziendale  ubicata  in  Sermoneta
(Latina), presso lo stabilimento della societa' Bristol Myers Squibb,
sospese a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2009
al  31  dicembre  2009,  con pagamento anticipato ai dipendenti dalla
Societa' istante;
  Considerata, altresi', la documentazione prodotta dalla Societa', a
corredo   dell'istanza,  in  data  7  aprile  2009,  consistente,  in
particolare,  nell'elenco dei lavoratori interessati alle sospensioni
periodiche;
  Tenuto  conto,  che dall'esame degli atti acquisiti non sono emersi
elementi ostativi alla concessione del trattamento richiesto;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e  dell'art.  19,  in  particolare  commi  8,  9  e  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la
prima   proroga   del   trattamento   straordinario  di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo
del 13 gennaio 2009, in favore del personale dipendente da La Tecnica
ESP  S.p.A.,  con sede legale in Roma, via Reno, n. 30, per un numero
massimo  mensile  di  18  unita' lavorative, in forza presso l'unita'
aziendale ubicata in Sermoneta (Latina), presso lo stabilimento della
Bristol  Myers  Squibb,  sospese  a  zero  ore, con rotazione, dal 1°
gennaio  2009  al  30 novembre 2009, comprese nella tabella allegata,
che  costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento, con
pagamento  anticipato  ai  lavoratori  dalla Societa' medesima, nella
misura stabilita in sede di accordo.