IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
                    e per l'autonomia scolastica

  Visti: la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e  successive  modificazioni;  il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale  28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26  maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale
del  21  marzo  2005,  n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio
2008;  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge
14  luglio  2008,  n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206;
  Vista  l'istanza  del 21 gennaio 2008 presentata ai sensi dell'art.
16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento
delle  qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze;
  Vista  la  nota  del  24  maggio  2007  con  la  quale  l'autorita'
competente   italiana  ha  chiesto  all'autorita'  competente  rumena
informazioni  relative  alla  formazione regolamentata del docente di
scuola  secondaria  in Romania, con particolare riferimento al valore
del  certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano
quale  formazione  professionale  richiesta  in  aggiunta al ciclo di
studi post secondari;
  Vista  la  nota 14 gennaio 2009 - protocollo n. 24475, con la quale
l'autorita'  competente  romena  «Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii, Centrul national de recunoastere echivalare a diplomeor» ha
fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;
  Considerato  che  il certificato di «definitivatul», valutato dallo
Stato   italiano,   fino   a  tutto  l'anno  2008,  quale  formazione
professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari,
deve  essere  considerato, invece, solo quale superamento del periodo
biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui
mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;
  Vista  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto  legislativo  n.  206, relativa al titolo di formazione sotto
indicato;
  Visti  il  titolo di laurea in chimica conseguita il 19 giugno 2007
presso  l'Universita'  «Ca'  Foscari»  di  Venezia  e  il  titolo  di
«Ingegnere  Chimico»  e  «Dottore  (Ph.  D)  in  Scienze  ambientali,
conseguiti  in  data  9 novembre 2000 presso l'Universita' statale di
Veszprem (Ungheria);
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede  che  per  l'esercizio  della  professione  i beneficiari del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
  Considerato  che  l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005,
n.  39,  e'  esentata dalla presentazione della documentazione CELI 5
Doc,  relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto e' in
possesso di laurea conseguita in Italia;
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo   n.   206,   il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso  alla  professione  corrispondente a quella per la quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto legislativo n.
206/2007,  l'esercizio della professione in argomento e' subordinato,
nel   Paese   di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo  di  studi
post-secondari   della   durata   di  almeno  quattro  anni,  nonche'
all'assolvimento   della  formazione  didattico-pedagogica  richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari;
  Tenuto  conto  della  valutazione  favorevole  espressa  in sede di
conferenza  dei  servizi  nella  seduta  del 9 marzo 2009, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
  Accertato  che  l'esperienza  posseduta  ne  integra  e completa la
formazione professionale;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di formazione professionale: «Diploma de Inginer in
profilul  Chimie  - specializarea: tecnologia Substanteor Anorganice»
serie  J  Nr.  23054  rilasciato dall'Universitatea «Babes-Bolyai» di
Cluj-Napoca   (Romania)   in   data   19   giugno  1993,  con  «esami
complementari  di  pedagogia», certificati dalla stessa Universitatea
«Babes-Bolyai»  di  Cluj-Napoca  (Romania), posseduto dalla cittadina
comunitaria (italiana, rumena e ungherese) Eva Zsuzsanna Bencze, nata
a  Singeorgiul  del Padure (Romania) il 7 aprile 1970, ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente
nelle  scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe
di concorso: 13/A - Chimica e tecnologie chimiche.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato  decreto  legislativo  n.  206,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 20 aprile 2009

                                         Il direttore generale: Dutto