IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  del  vino
«Scanzo»  o  «Moscato  di  Scanzo»  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio tutela Moscato di Scanzo
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista   la   documentazione  relativa  all'istruttoria  svolta  per
l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  «Scanzo»  o  «Moscato  di Scanzo»
pubblicati  nella  Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 59 del 12
marzo 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita del vino
«Scanzo»  o  «Moscato  di  Scanzo»  ed  all'approvazione del relativo
disciplinare  di  produzione,  in  conformita' al parere espresso dal
citato comitato;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» gia' denominazione
di  origine  controllata  riconosciuta  con  decreto  ministeriale 17
aprile 2002.
  2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
  3.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o
«Moscato   di  Scanzo»,  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui  al  testo  annesso  al  presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore dalla vendemmia 2009.
  4.  La  denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di
Scanzo»,  riconosciuta  con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve
intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.