IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Visto  l'art.  1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Visto  l'art.  28,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica   27  aprile  1968,  n.  488,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  109 del 30 aprile 1968, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
  Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;
  Ritenuto  di  dover  determinare,  per  effetto  delle disposizioni
recate  dai  commi  785  e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le
retribuzioni  medie  per  i lavoratori agricoli, da valere per l'anno
2009, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la
categoria  dei  piccoli  coloni  e compartecipanti familiari, per gli
iscritti  alla  gestione  dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
nonche'  a  quelli  di  cui  al  citato  decreto del Presidente della
Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;
  Visto  il  parere  espresso, nella seduta del 15 aprile 2009, dalla
Commissione  centrale  di  cui  all'articolo  9-sexies,  comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione
annuale  dei  salari  medi  provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato;
  Visto l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

                              Decreta:

  Le  retribuzioni  medie  giornaliere, da valere per l'anno 2009, ai
fini   dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  per  la
categoria   dei  piccoli  coloni  e  compartecipanti  familiari  sono
stabilite,  per  le  singole  province,  nelle  misure fissate per la
categoria  dei  lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.
  Ai  fini  del  calcolo dei contributi e della misura delle pensioni
per  gli  iscritti alla gestione di cui all'articolo 28 della legge 9
marzo  1989,  n.  88,  il reddito medio convenzionale giornaliero, da
valere per l'anno 2009, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui
alla  tabella  allegata  alla  legge  2  agosto  1990,  n.  233, come
modificata  dall'art.  1 del  decreto  legislativo 16 aprile 1997, n.
146, e' determinato nella misura di € 48,98.
  Il  reddito  medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per
l'iscrizione    nell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
per  l'anno 2009, e' parificato a quello determinato, per il medesimo
anno,  nella  tabella  di cui al primo capoverso per la categoria dei
salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le
varie  categorie  di salariati fissi, il reddito medio da considerare
e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

   Roma, 13 maggio 2009

                                       Il direttore generale: Geroldi