IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, concernente la nomina di Luca Zaia quale Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Antonio Buonfiglio e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali; Decreta: Art. 1. 1. Fermi restando la responsabilita' politica ed i poteri di indirizzo e di direttiva del Ministro, al Sottosegretario di Stato, on. Antonio Buonfiglio sono delegati: a) i rapporti con la FAO ed il Consiglio Generale della pesca del Mediterraneo (CGPM) relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi; b) i rapporti con la Commissione europea in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse marine viventi; c) lo studio e la messa a punto di un progetto - anche attraverso un apposito gruppo di lavoro - relativo alla creazione di una agenzia competente in materia di pesca ed acquacoltura; d) la disciplina della pesca marittima e le funzioni di controllo su di essa; e) la presidenza della Commissione consultiva centrale della pesca marittima in caso di assenza od impedimento del Ministro. 2. Restano riservati al Ministro i rapporti con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e gli uffici da esso dipendenti salva la previsione di cui al comma 1, lettera d); le funzioni in materia di sicurezza alimentare delle attivita' di pesca.