IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Vista  la  legge  7  novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo  ad  un  Programma  internazionale  per l'energia, firmato a
Parigi  il  18  novembre  1974,  da  realizzare  attraverso l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come
modificata  dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone
l'obbligo  agli  Stati  membri  dell'Unione  europea  di mantenere un
livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di  prodotti
petroliferi;
  Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la
direttiva  98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1,
e  l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del
Paese   siano   determinate  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo
decreto,  siano  definiti  i  coefficienti necessari a determinare la
ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'
artigianato  19  settembre  2002,  n.  16995, con il quale si e' data
attuazione  al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino
del  settore  energetico  e  delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni  vigenti  in materia di energia ed in particolare l'art.
1,  commi  90,  91  e  92,  che  modifica  la disciplina delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi;
  Visti  i  decreti  del  Ministro dello sviluppo economico 31 luglio
2006,  n.  17325,  e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata
modificata  la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi
finiti  da  mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002,
n. 16995;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle  scorte
obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
                     petroliferi per l'anno 2009
  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato  A del decreto
legislativo  31  gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e mantenere
stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per  l'anno 2010 ammontano a 12.949.833 tonnellate complessive di cui
11.445.147 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle
esportazioni   effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2008  e
1.504.686  tonnellate  da detenere come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere   i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia   internazionale   dell'  energia  come  disposto  dagli
articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni   e/o   delle   lavorazioni   effettuate  per  conto  di
committenti  esteri  nel  corso  dell'anno 2008, detraibile, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
dall'ammontare  della scorta e' pari a 831.990 tonnellate complessive
cosi' suddivise:
   categoria I: t 394.017 tonnellate;
   categoria II: t 279.903 tonnellate;
   categoria III: t 158.070 tonnellate.
  3.  A  seguito  della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo
residuo  da  ripartire  tra  i soggetti che nel corso dell' anno 2008
hanno  immesso  al  consumo  prodotti  petroliferi finiti nel mercato
interno ammonta a 10.613.157 tonnellate complessive cosi' suddivise:
   categoria  I  (benzine  per  autoveicoli,  carburanti  per  aerei,
benzina  per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina):
2.128.004 tonnellate;
   categoria  II  (gasoli,  oli per motori diesel, petrolio lampante,
carburante  per  motori  a  reazione  del  tipo cherosene): 7.603.203
tonnellate;
   categoria III (oli combustibili): 881.950 tonnellate.
  4.  Ai  quantitativi  di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti
quelli  incrementali  da  calcolare  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli  3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali
quantitativi,  da  ripartire  tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla
base delle percentuali di cui all'art. 2, sono i seguenti:
   categoria I: 331.569 tonnellate;
   categoria II: 1.036.386 tonnellate;
   categoria III: 136.731 tonnellate.