IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica

  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la  domanda  del  sig.  Ivan Dorut Vasile, cittadino rumeno,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola professionale di
costruzioni  -  Qualifica  di  operaio  in  impianti tecnico-sanitari
rilasciato  dal «Liceul Industrial n. 4» nella localita' di Bistrita,
e  del Certificato di Elettricista auto rilasciato da I.E.E.L.I.F. di
Bistrita, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile
Tecnico»  in  imprese  che esercitano l'attivita' di installazione di
impianti  elettrici,  idrici  e sanitari, di cui all'art. 1, comma 2,
lettere  a),  d),  del  decreto  ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
unitamente  all'esperienza  professionale  maturata  in Romania dal 2
febbraio  1998  al  1°  gennaio  2002 in ditte abilitate per impianti
tecnico sanitari;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12
febbraio   2009,   che   ha   ritenuto  i  titoli  di  qualificazione
professionale posseduti dal richiedente validi, ai fini del richiesto
riconoscimento,  solo  per  l'attivita'  di installazione di impianti
idrici  e  sanitari  di  cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2 del
decreto   ministeriale  n.  37/2008,  senza  applicazione  di  misura
compensativa,  mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta
di riconoscimento relativa alla lettera a) dello stesso art. 1, comma
2  del  decreto  ministeriale n. 37/2008, neanche con applicazione di
misura  compensativa,  in  quanto  l'esperienza lavorativa maturata e
documentata, oltre ad essere ultradecennale e quindi non valutabile a
norma del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, risulta che sia
stata  svolta  esclusivamente  in qualita' di elettricista per auto e
non  di  elettricista  specializzato  nei vari settori indicati dallo
stesso decreto ministeriale n. 37/2008;
  Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria CNA- Installazione Impianti e Confartigianato;
  Considerato  che  il  Ministero  dello  sviluppo economico con nota
prot.  n.  0019092  del  2 marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda;
  Verificato  che  il richiedente non si e' avvalso della facolta' di
controdeduzione  prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. I titoli di cui in premessa prodotti dal sig. Ivan Dorut Vasile,
cittadino  rumeno,  nato il 1° febbraio 1962 a Romuli (Romania), sono
riconosciuti   idonei   per   lo   svolgimento   delle  attivita'  di
installazione  di  impianti  idrici e sanitari di cui alla lettera d)
dell'art.  1,  comma  2  del  Decreto  del  Ministero  dello sviluppo
economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  senza  applicazione di misura
compensativa,  mentre  sono  riconosciuti  insufficienti, neanche con
applicazione  di misura compensativa, per l'esercizio delle attivita'
di  installazione  di  impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 21 maggio 2009
                                       Il direttore generale: Vecchio