IL RETTORE

  Vista  la  legge  n.  168  del  9  maggio 1989 e in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca
emanato  con  D.R.  n. 0020723 del 19 dicembre 2007, e in particolare
gli articoli 6, 8, 54 e 55;
  Vista la delibera del 6 aprile 2009 con cui il Senato accademico ha
approvato la modifica degli articoli 8, 9, 12, 14, 18, 22, 24, 49, 51
e 61 dello statuto;
  Viste le note con cui il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  ha  approvato  senza  rilievi di legittimita' o di
merito le modifiche apportate ai suddetti articoli;
                              Decreta:


                               Art. I.


                             Emanazione

  Sono  emanate  le  modifiche  dello  statuto dell'Universita' degli
studi di Milano - Bicocca di seguito elencate:
   a)  l'aggettivo  «solari» e' abrogato nelle seguenti disposizioni:
comma 4 dell'art. 8, comma 8 dell'art. 9, comma 6 dell'art. 12, comma
3 dell'art. 14, comma 4 dell'art. 18, comma 4 dell'art. 22 e comma 10
dell'art. 24;
   b) l'art. 49 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  49  (Candidatura  obbligatoria). - 1. Negli organi elettivi
dell'Universita'  di  cui  al capo II, e nella Consulta del personale
tecnico-amministrativo   l'elettorato   passivo   e'  attribuito  nel
rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria
candidatura  secondo  le  modalita' previste dal regolamento generale
d'ateneo.»;
   c) l'art. 51 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  51 (Cessazione anticipata del mandato). - 1. Nel caso in cui
la  cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento,
perdita  di  requisiti  soggettivi  o  altro  riguardi  il mandato di
rettore,  di  preside  di  facolta', di direttore di Dipartimento, di
direttore  di  scuola di specializzazione, di presidente di consiglio
di  coordinamento  didattico, di coordinatore di corso di laurea e di
laurea  magistrale,  si  provvede  per il rettore all'indizione delle
elezioni  entro  trenta  giorni  e all'effettuazione delle operazioni
elettorali  entro  i  successivi  sessanta  giorni; per il preside di
facolta',  il  direttore  di Dipartimento e il direttore di scuola di
specializzazione all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e
all'effettuazione  delle  operazioni  elettorali  entro  i successivi
quarantacinque giorni.
  Nelle  more della sostituzione le funzioni vicarie fino all'entrata
in carica del subentrante sono svolte dal relativo decano.
  2.   In   caso   di  cessazione  anticipata  dovuta  a  dimissioni,
trasferimento,  perdita di requisiti soggettivi o altro, i componenti
eletti   negli   organi  collegiali,  sono  sostituiti  con  elezioni
suppletive.
  3.  Per  gli  organi  e le rappresentanze eletti dagli studenti, il
ricorso    alle   elezioni   suppletive   e'   comunque   subordinato
all'esaurimento delle graduatorie relative agli stessi.
  4.  I  regolamenti  d'Ateneo  possono  determinare  i casi in cui i
componenti  che  cessano  in  anticipo  da  uno degli organi elettivi
disciplinati dal capo III, si sostituiscono esclusivamente attingendo
alle graduatorie del medesimo.
  5.   Sono   fatte  salve  le  diverse  disposizioni  contenute  nei
regolamenti  delle  strutture autonome dell'Universita', e quelle che
regolano  la  cessazione  anticipata delle rappresentanze dell'Ateneo
negli  organi  previsti  dalla  normativa  vigente, e in quelli degli
organismi  che  l'Universita'  puo'  istituire  ai sensi della stessa
normativa anche in concorso con altri enti.
  6.  Nelle  more  delle  sostituzioni  compiute  ai  sensi dei commi
precedenti,  non  e'  pregiudicata  la  validita'  della composizione
dell'organo.
  7.  Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del
mandato ordinario degli organi collegiali.»;
   d) l'art. 61 e' abrogato;
   e)  lo  Statuto e' integrato con la seguente norma transitoria non
inserita nello stesso:
  «Gli  studenti  che all'entrata in vigore delle modifiche apportate
agli  articoli  8,  9, 12, 18, 22 e 24, siano componenti degli organi
disciplinati  dagli  stessi  articoli,  restano  in  carica fino alla
nomina  dei  successori  designati  con  la  prossima  tornata  delle
elezioni generali degli studenti.».