Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda  presentata  dalla Regione Umbria a seguito
della  richiesta  formulata  alla stessa Regione dal Consorzio tutela
vini  Montefalco  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   «Montefalco»   Sagrantino  nonche'  la  variazione  della
medesima denominazione in «Montefalco Sagrantino».
   Visto  il  parere  favorevole  formulato  dalla  Regione Umbria in
merito  predette  alle  modifiche  proposte dal Consorzio tutela vini
Montefalco  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino;
   Ha espresso, nella riunione del giorno 12 giugno 2009, presente il
funzionario   della   Regione   Umbria,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
settembre  n.  20  -  00187  Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.