Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Regione Umbria a seguito della richiesta formulata alla stessa Regione dal Consorzio tutela vini Montefalco intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino nonche' la variazione della medesima denominazione in «Montefalco Sagrantino». Visto il parere favorevole formulato dalla Regione Umbria in merito predette alle modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Montefalco al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino; Ha espresso, nella riunione del giorno 12 giugno 2009, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.