IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  il  decreto-legge  10  febbraio  2009, n. 5, convertito, con
legge   9  aprile  2009,  n.  33,  che  stabilisce  un  finanziamento
straordinario   di   11   milioni  di  euro  per  l'installazione  di
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico;
  Visto  il  decreto 3 marzo 2009 del Ministero dell'ambiente e della
tutela   del   territorio   e   del  mare,  recante  «Attuazione  del
finanziamento  straordinario  per  l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico»;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 1, del citato decreto che
stabilisce   che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio   e   del   mare   ripartisce,  con  proprio  decreto,  il
finanziamento   straordinario   di  cui  all'art.  1,  comma  11  del
decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile
2009,  n.  33,  per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento
delle  emissioni  di  particolato  dei  gas  di  scarico ai sensi del
decreto  del  Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, a favore
delle  regioni e delle province autonome sulla base dei dati relativi
al  trasporto  pubblico e a quelli ai sensi dell'art. 1 del decreto 3
marzo 2009;
  Viste   le   comunicazioni   pervenute  dalle  regioni:  Lombardia,
Piemonte,  Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e
Sicilia sui dati relativi al numero di veicoli incentivabili ai sensi
dell'art.  1,  comma  11,  del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33;
  Vista  la  base  di  dati  di  cui  alla  tabella dell'ACI «Autobus
distinti per regione e uso - Anno 2007», con riferimento agli autobus
per uso pubblico di categoria Euro 0, Euro 1 e Euro 2;
  Considerato  che  le  comunicazioni pervenute dalle regioni e dalla
province  autonome  non  forniscono  un quadro completo ai fini della
ripartizione delle risorse del finanziamento straordinario;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11, del
decreto-legge  10  febbraio 2009, n. 5 convertito, con legge 9 aprile
2009,  n.  33  per  l'installazione di dispositivi per l'abbattimento
delle  emissioni  di  particolato  dei gas di scarico, e' ripartito a
favore  delle  regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
in  base  ai dati relativi al trasporto pubblico, utilizzando la base
di  dati  dell'ACI  «Autobus distinti per regione e uso - Anno 2007»,
come segue:

Piemonte                             |                euro;   851.324
Valle d'Aosta                        |                euro;    30.346
Lombardia                            |                euro; 1.496.752
Liguria                              |                euro;   355.018
Friuli-Venezia Giulia                |                euro;   160.867
Bolzano                              |                euro;   130.195
Trento                               |                euro;   116.816
Veneto                               |                euro;   733.203
 Emilia-Romagna                      |                euro;   838.272
Toscana                              |                euro;   683.278
Umbria                               |                euro;   231.349
Marche                               |                euro;   274.747
Lazio                                |                euro; 1.082.673
Abruzzo                              |                euro;   294.652
Molise                               |                euro;    81.902
Campania                             |                euro; 1.070.927
Calabria                             |                euro;   446.382
Puglia                               |                euro;   539.705
Basilicata                           |                euro;   245.380
Sicilia                              |                euro;   883.303
Sardegna                             |                euro;   452.909