IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo IV, recante norme sulle denominazioni
di  origine  e  indicazioni geografiche, in particolare l'art. 34 (1)
(b)  (iii)  e l'art. 35 (2) (d), che prevedono la delimitazione della
zona di produzione dei vini DOP e IGP;

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  con  i  quali,  ai  sensi  della citata legge n.
164/1992,  sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche
dei  vini  italiani ed approvati e modificati i relativi disciplinari
di produzione;
  Visti,  in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 6, paragrafo 4, del
citato  regolamento  (CE)  n.  607/2009,  ai  sensi dei quali possono
essere  previste  nei  disciplinari  di  produzione  dei  vini IGP le
deroghe  al disposto di cui all'art. 34 (1) (b) (iii) del Regolamento
(CE)  n.  479/2008  del  Consiglio, per consentire rispettivamente la
vinificazione  in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una
stessa unita' amministrativa o in una unita' amministrativa limitrofa
alla   zona   geografica   delimitata,   ovvero   per  consentire  la
vinificazione   al  di  fuori  delle  immediate  vicinanze  dell'area
delimitata fino al 31 dicembre 2012;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dei disciplinari di
produzione  dei  vini IGT italiani, al fine di prevedere negli stessi
la  delimitazione della zona di vinificazione delle uve e le predette
deroghe,  con  decorrenza  dal  1°  agosto  2009,  consentendo di far
comunque  salve  le eventuali misure piu' restrittive stabiliti dagli
specifici disciplinari di produzione;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 2 e 3
luglio 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Modifica  dei  disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione
                     della zona di vinificazione
  1.  Ai  sensi  degli articoli 34.1.b (iii) e 35.2.d del regolamento
(CE)  n.  479/2008,  nei  disciplinari  di  produzione  di  tutte  le
Indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani finora riconosciute
e'   inserita   la   zona  di  vinificazione,  la  cui  delimitazione
corrisponde con quella di produzione delle uve.