IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164 Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», presso l'Ente Vini Bresciani con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»; Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»; Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009; Ha espresso, nella riunione del giorno 1° luglio 2009, il parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.