IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
   DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
   DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
   1992, N. 164
   Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda
Classico»,  «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», presso
l'Ente  Vini  Bresciani  con  sede  in Brescia, intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di produzione dei vini della indicazione
geografica tipica «Benaco Bresciano»;
   Visto  il  parere  favorevole formulato dalla regione Lombardia in
merito  alla  modifica  proposta  dal predetto Consorzio di tutela al
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Benaco Bresciano»;
   Visto  il  Reg.  479/2008  relativo  all'organizzazione comune del
mercato   vitivinicolo   e  l'art.  6,  par.  4,  della  proposta  di
regolamento  applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni
entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;
   Ha  espresso,  nella riunione del giorno 1° luglio 2009, il parere
favorevole  al  suo  accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  ministeriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.