IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  2003,  concernente  la  dichiarazione di stato di emergenza in
relazione  al  grave  rischio  per la pubblica e privata incolumita',
derivante  da  possibili  azioni  di  natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche
sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di
profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1);
  Preso atto che, in seguito alla insorgenza di epidemie di influenza
da  nuovo  virus  influenzale  A  (H1N1)  in  piu'  aree  del  mondo,
l'Organizzazione  mondiale  della sanita' l'11 giugno 2009 ha portato
il  livello  di  allerta  pandemico dalla fase 5 alla fase 6, la piu'
elevata  e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia
influenzale in atto»;
  Ritenuto  necessario  mettere  in  atto  misure  idonee  a mitigare
l'impatto   derivante  dalla  diffusione  in  Italia  della  pandemia
influenzale  da  nuovo virus A (H1N1), tenuto conto delle indicazioni
provenienti  dell'Organizzazione  Mondiale  della Sanita' e del Piano
Pandemico Nazionale;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Al fine di contrastare la diffusione della pandemia influenzale
da  nuovo  virus A (H1N1) e di assicurare la tempestiva attuazione di
un  piano  strategico  di vaccinazione della popolazione maggiormente
esposta  agli effetti del predetto virus, il direttore generale della
prevenzione  sanitaria  del  Dipartimento prevenzione e comunicazione
del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e'
autorizzato  a  provvedere  con  i  poteri di cui all'art. 1, comma 2
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del
28  marzo  2003  ed  anche  esercitando  diritti  di  prelazione gia'
acquisiti  presso  produttori farmaceutici per contrastare altri tipi
di  pandemie influenzali con produttori farmaceutici, ad acquisire in
termini  di  somma  urgenza  la fornitura di dosi di vaccino, farmaci
antivirali  ed  i dispositivi di protezione individuale necessari per
assicurare  la  vaccinazione  delle categorie sensibili e comunque di
almeno   il  quaranta  per  cento  della  popolazione  residente  nel
territorio nazionale.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del
comma  1,  si  provvede,  nel  limite  delle  risorse sui capitoli di
bilancio  allo  scopo  finalizzati  della  Direzione  generale  della
prevenzione  sanitaria  del  Dipartimento prevenzione e comunicazione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.