Il Ministro  per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la
   presentazione  dei  progetti  di  fattibilita'  di cui all'art. 2,
   comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre
   2005,  n.  237,  emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 11
   agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone.
1. Premessa.
   Con  il  presente  avviso si intende dare attuazione allo speciale
programma  di  assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto
2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1
del  regolamento  di  attuazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237.
   La  commissione  interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2,
del  regolamento  di  attuazione  del  testo unico sull'immigrazione,
decreto    legislativo   n.   286/1998,   ridenominata   «commissione
interministeriale  per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e
grave  sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 - riunitasi il 6
luglio 2009 per l'esame dello schema del presente avviso - valutera',
sulla  base dei criteri e delle modalita' previsti dal regolamento di
attuazione  del 19 settembre 2005, n. 237, i progetti di fattibilita'
rivolti  specificamente  ad  assicurare  progetti individualizzati di
assistenza  che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni
di  alloggio,  di  vitto  e  di assistenza sanitaria alle vittime dei
reati  previsti  dagli  articoli  600  e  601 del codice penale, come
sostituiti,  rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge
n. 228/2003.
   In  tale  prospettiva, i progetti innanzi richiamati devono essere
funzionali a garantire una prima ed immediata assistenza alle persone
vittime,  anche  potenziali,  dei reati previsti dagli articoli 600 e
601 c.p.
   Tale  assistenza - in conformita' alla qualificazione del fenomeno
della  tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella
decisione  quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 e nel
piano  UE  sulle  migliori  pratiche,  le  norme  e  le procedure per
contrastare  e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformita'
alle  finalita'  perseguite  con  lo specifico Protocollo addizionale
alla   Convenzione   delle   Nazioni  Unite  contro  la  criminalita'
organizzata transnazionale - dovra' essere garantita, in ottemperanza
del  principio  di  non  discriminazione,  alle  vittime e potenziali
vittime  dei  reati ex articoli 600 e 601 c.p., emergenti da tutto il
territorio    nazionale,    indipendentemente    dalla   loro   eta',
nazionalita', genere e dal tipo di sfruttamento subito.
   Definizioni:
    -  programma di assistenza: si intende il programma di assistenza
nel  suo  complesso,  cosi'  come definito all'art. 13 della legge 11
agosto  2003,  n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente
ad  assicurare,  in  via transitoria, alle vittime dei reati previsti
dagli  articoli  600  e 601 del codice penale, adeguate condizioni di
alloggio,  vitto  ed  assistenza  sanitaria,  idonee al loro recupero
fisico e psichico.
    -  progetti di fattibilita': si intendono i progetti da attivarsi
ad  iniziativa  di  regioni,  enti  locali o enti privati indicanti i
tempi,  le  modalita'  e  gli  obiettivi che si intendono conseguire,
nonche'   le  strutture  organizzative  e  logistiche  specificamente
destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza
individualizzati  e  presentati,  ai fini del finanziamento di cui al
programma  di  assistenza,  ai sensi del regolamento di attuazione di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n.
237.
    - progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli
progetti  di  assistenza  da realizzarsi, all'interno dei progetti di
fattibilita',  a  favore  delle  vittime  di  tratta  e  riduzione  o
mantenimento  in  schiavitu' o in servitu', di cui all'art. 1 comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.
2. Obiettivi.
   Nel  quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza
previsto  dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto
del  presente  avviso  i progetti di fattibilita', di durata annuale,
per  la  realizzazione  di  progetti  individualizzati di assistenza,
ciascuno  della  durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a
favore  delle  vittime  dei  reati  di  riduzione  o  mantenimento in
schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
   Affinche'  l'assistenza  pronta  ed  immediata  da  prestare  alle
vittime,  anche solo potenziali, dei reati di cui agli articoli 600 e
601  c.p.  si realizzi nella maniera piu' efficace, ed in conformita'
ai  principi  evidenziati  nelle  premesse,  appare opportuno che gli
anzidetti  progetti  di  fattibilita'  prevedano  forme di raccordo e
sinergia  anche  con  gli  esistenti  meccanismi  di  intervento che,
nell'ambito  dei  programmi  di assistenza ed integrazione sociale di
cui  all'art.  18  t.u.  immigrazione,  sono  specificamente  volti a
favorire  l'emersione  e la fuoriuscita dai circuiti di sfruttamento,
quale  l'apposito numero verde istituito dal Dipartimento per le pari
opportunita',  la  cui attivita' e' stata recentemente rinnovata come
da  apposita  delibera  della  commissione  interministeriale  per il
sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento.
   Pertanto,  i  progetti  di  fattibilita'  sopra descritti dovranno
prevedere in ogni caso:
    -  fornitura  alle  vittime  di  alloggio e ricovero in strutture
adeguate;
    -  assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria
condizione;
    - disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
    -  convenzioni  con gli enti impegnati in programmi di assistenza
ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
25  luglio  1998,  n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti
locali.
   Dovra'   altresi'   essere  predisposta  una  lettera  di  intenti
sottoscritta con la postazione centrale del numero verde anzidetto, e
con  la  postazione  periferica  operante nel territorio sul quale si
intende  realizzare l'intervento, in merito alle modalita' di invio e
presa  in  carico  delle  vittime  di tratta. Tali procedure dovranno
essere  specificate in un apposito protocollo operativo da inviare al
Dipartimento  per  le  pari  opportunita' entro sessanta giorni dalla
comunicazione  di  approvazione  del  progetto,  e  concluso  con  la
postazione  centrale  del  numero  verde,  nonche'  con la postazione
periferica  operante  nel  territorio  prescelto  per l'intervento ed
esistente  a  quel  momento.  Dovranno,  altresi', essere individuate
figure professionali appositamente dedicate all'attivita' di raccordo
con   la  postazione  centrale  del  numero  verde  e  periferica  di
riferimento.
   Si  evidenzia  che  la dimensione territoriale del progetto dovra'
avere ambito almeno provinciale. I progetti dovranno quindi essere in
grado  di  coprire un'area territoriale di estensione pari o maggiore
di  quella  provinciale;  per assicurare un'equilibrata distribuzione
delle  risorse  non  potranno  essere  presentati  piu'  progetti che
insistano  -  in  tutto  o  in parte - sul medesimo territorio. A tal
proposito,  per  ulteriori dettagli, si rimanda al successivo punto 6
del presente avviso.
3. Destinatari.
   Sono  destinatari  dei  progetti  le  persone vittime dei reati di
riduzione  o  mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di
persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio.
4. Proponenti ed attuatori.
   I   progetti  di  fattibilita'  possono  essere  presentati  dalle
regioni,  dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con
tali  enti,  regolarmente  iscritti,  alla  data  di  scadenza  della
presentazione  della  domanda  di  finanziamento  di  cui al presente
avviso, nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli
enti  che  svolgono  attivita' a favore di stranieri immigrati di cui
all'art.  52,  comma  1, lettera B) del regolamento di attuazione del
testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla
condizione  dello  straniero,  approvato  con  decreto legislativo 25
luglio  1998  n.  286 e successive modifiche, secondo le disposizioni
che verranno di seguito indicate.
   Per  proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di
fattibilita' e lo realizza.
   Il  proponente  e'  responsabile  della realizzazione del progetto
presentato.
   Ove  l'attuazione  del  progetto  o parte di esso venga affidata a
soggetti  terzi,  da  indicare  specificamente nel progetto stesso, i
proponenti   ne  rimangono  comunque  responsabili  e  mantengono  il
coordinamento delle azioni previste.
   I   soggetti   privati,   proponenti   od  attuatori,  a  pena  di
inammissibilita'  dell'intero  progetto,  debbono essere regolarmente
iscritti  nella  seconda  sezione  del  registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di
cui  all'art.  52,  comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione
del   testo   unico  gia'  citato,  alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione   della   domanda  di  cui  al  presente  avviso.  Tale
iscrizione  puo'  essere  idoneamente  documentata  anche in forma di
autocertificazione  ai  sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
   Il  progetto  puo'  altresi'  prevedere  piu'  soggetti attuatori,
indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.
   Possono  essere indicate forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale   con   soggetti  pubblici,  appositamente  documentate
attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.
   Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
   L'ente   proponente   non  puo'  essere  indicato  quale  soggetto
attuatore  in  altro  progetto che insista sul medesimo territorio di
riferimento.  Nel caso in cui cio' si verifichi, tale ultimo progetto
sara'    considerato   inammissibile.   Di   conseguenza,   ai   fini
dell'ammissibilita'  del  progetto, l'ente proponente deve presentare
una   dichiarazione   ove  attesti  l'esistenza  di  tale  condizione
(Allegato 4).
   L'ente   proponente   puo'   altresi'   avvalersi   di   forme  di
collaborazione  con  enti  privati,  diversi  dall'eventuale/i ente/i
attuatore/i,  per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di
specifiche  attivita'  necessarie  alla  completa  realizzazione  del
progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.).
In ogni caso la responsabilita' della gestione dell'intervento ricade
esclusivamente sull'ente proponente.
5. Risorse programmate.
   L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita' di
cui al presente avviso e' di 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse
assegnate   al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'art.
2 del relativo regolamento di attuazione.
   Le iniziative saranno finanziate come segue:
    -  nella  misura  dell'80%  del totale della spesa a valere sulle
risorse statali;
    -  nella  misura  del  20%  del totale della spesa a valere sulle
risorse della regione e dell'ente locale.
   Si precisa che la quota del 20% a carico della regione e dell'ente
locale  puo'  essere  corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di:
personale,  beni,  mezzi  e attrezzature. Queste ultime voci dovranno
essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato
3).
   Al  fine  di  assicurare  una  equa distribuzione delle risorse su
tutto   il   territorio   nazionale  nessun  progetto  potra'  essere
finanziato  con  risorse statali per un importo superiore ai seguenti
massimali:
    -  € 450.000 per i progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
    -  € 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;
    -  € 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
    -  € 100.000 per i progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.
   A  tal  fine  faranno  fede  i  dati Istat relativi all'anno 2008,
consultabili sul sito http://demo.istat.it.
   Si   precisa   che   tali   massimali  sono  riferiti  alla  quota
finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso,
superati.
6. Dimensione territoriale dei progetti.
   In  attesa degli esiti dell'attivita' di monitoraggio sui progetti
di cui agli articoli 18 decreto legislativo n. 289/1998 e 13 legge n.
228/2003,  che  e'  in corso di svolgimento, e' necessario avvalersi,
quale    norma    transitoria,   della   seguente   indicazione   per
l'individuazione della dimensione territoriale dei progetti.
   Deve  essere  chiaramente  indicato  il  territorio di riferimento
delle  attivita'  e  degli interventi previsti nel progetto che, come
gia'  evidenziato al punto 2 «Obiettivi», dovra' avere una dimensione
almeno  provinciale. Non potranno essere presentati piu' progetti che
insistano  -  in tutto o in parte - sul medesimo territorio; nel caso
in  cui  tale  evenienza dovesse comunque verificarsi, la commissione
ammettera'  al  finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che
avra' riportato il punteggio maggiore.
   La  suddetta  dimensione  territoriale  dovra'  essere  comprovata
mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:
    -  l'impegno  assunto  tramite il cofinanziamento da singoli enti
territoriali;
    - l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul
territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);
    -   l'operativita'   dei   partner  formalmente  coinvolti  nelle
attivita'   del   progetto  nei  territori  indicati,  comprovata  da
documentazione allegata al progetto.
7. Durata dei progetti di fattibilita'.
   Ai  fini  del  presente  avviso  saranno  ammessi alla valutazione
progetti di fattibilita' della durata di dodici mesi, all'interno dei
quali  si  realizzino  i singoli programmi individualizzati, ciascuno
della  durata  di  tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non
superiore  a  tre  mesi da parte della commissione, previa tempestiva
istanza   congruamente   motivata   e  ferma  restando  l'entita'  di
finanziamento gia' concesso.
8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
   8.1.    L'ente    proponente   dovra'   presentare   la   seguente
documentazione:
    a)  la  domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante
del soggetto proponente (Allegato 1);
    b)  il  formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 2);
    c)  una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed
inequivoca   che   il   progetto   presentato   e'  beneficiario  del
co-finanziamento  nella  misura  almeno  del 20%, cosi' come previsto
dall'art.  25,  comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico
richiamato;
    d)   una   analisi  costi-benefici  relativa  alle  finalita'  da
perseguire,  con particolare riferimento alla dimensione territoriale
del  progetto  e/o  alla  diffusione  locale  del  fenomeno, definita
attraverso  i  seguenti  indicatori:  numero di persone destinatarie,
effetto  moltiplicatore,  trasferibilita'  dei  risultati, promozione
delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
    e)  un  preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo
schema  di  cui all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di
spesa:
     - personale (non puo' superare il 65 % del costo complessivo);
     -  mezzi  e  attrezzature  per i servizi di assistenza (non puo'
superare il 10% del costo complessivo);
     - spese di gestione per i servizi di prima assistenza;
     -   costi   generali   (non   puo'  superare  il  7%  del  costo
complessivo);
     -  spese  di  produzione  e  divulgazione  materiale  (non  puo'
superare il 3% del costo complessivo);
    f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura,
alle  caratteristiche  e  alle  esperienze  degli  eventuali soggetti
attuatori, se privati;
    g)  l'indicazione  della  rete  dei  soggetti  pubblici e privati
coinvolti  nel  progetto e le modalita' di collegamento tra i diversi
attori  dell'intervento,  definite e attestate da appositi accordi di
collaborazione;
    h)  la  dichiarazione,  da  parte  dell'ente  proponente, di aver
presentato  un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in
qualita'   di   soggetto   attuatore,   nel  medesimo  territorio  di
riferimento (Allegato 4);
    i)  la  dichiarazione  sulla  dimensione (almeno provinciale) del
progetto;
    j)  convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza
ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
25  luglio  1998,  n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti
locali;
    k)  la  lettera  di intenti con la postazione centrale del numero
verde  e  con  la  postazione  periferica operante nel territorio sul
quale  si intende realizzare l'intervento in merito alle modalita' di
invio e presa in carico delle persone vittime di tratta.
   8.2.  L'ente proponente, se privato, dovra' presentare, oltre alla
documentazione sopra elencata, anche la seguente:
    l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura,
alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
    m)  la convenzione eventualmente gia' stipulata, ovvero lo schema
tipo  di  convenzione  che  l'ente  privato,  proponente o attuatore,
intende   stipulare  con  gli  enti  locali  o  le  regioni,  per  la
realizzazione  del  progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine si
fa  presente  che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal
legale  rappresentante  della  regione o dell'ente locale, ovvero, in
sua  vece  da  un  responsabile espressamente delegato per funzione o
materia;
    n)  una  dichiarazione,  in  forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta
iscrizione  nella  seconda  sezione del registro delle associazioni e
degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di
cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione
del testo unico gia' citato.
   8.3. Requisiti di ammissibilita'.
   Non   saranno   ammessi   alla   valutazione,  e  percio'  saranno
considerati  inammissibili,  i  progetti non corredati dalla seguente
documentazione:
    - lettere: a), b), c), e), h), i), j), k);
    -  per  l'ente  proponente privato, inoltre, le lettere: l), m) e
n).
   I  progetti  dovranno  essere inviati o consegnati al Dipartimento
entro  e  non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
   L'ammissibilita'  dei  progetti verra' riscontrata preventivamente
alla valutazione.
   La  convenzione  di cui alla lettera m) del punto 8.2 del presente
bando,  qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del
progetto, dovra' pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta
giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.
9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
   Il  testo  del presente avviso, nonche' tutti i relativi allegati,
saranno disponibili sul sito www.pariopportunita.gov.it.
   I  soggetti  interessati potranno contattare la segreteria tecnica
della  commissione  interministeriale per il sostegno alle vittime di
tratta  al  numero  telefonico:  06.67.79.24.50 e/o tramite l'e-mail:
articolo13@palazzochigi.it.
10. Valutazione dei progetti.
   La   valutazione   dei   progetti   e'  svolta  dalla  commissione
interministeriale di cui in premessa.
   La  commissione  provvede  alla  valutazione  dei progetti tramite
apposite  griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di
indicatori e criteri, di seguito esplicitati.
   La  commissione  procede  ad  un  esame  di  merito  dei  progetti
presentati  sulla  base  di  una  scheda  tecnica,  con  una scala di
punteggio da 0 a 100. La commissione stabilisce, altresi', una soglia
minima  di  qualita'  fissata  in 55 punti, al di sotto della quale i
progetti,  seppur  ammissibili  dal  punto di vista formale, non sono
ritenuti finanziabili.
   Il punteggio assegnato dalla commissione e' cosi' ripartito:
    Area 1 - Competenze e capacita' organizzativa - punti da 0 a 22:
     -   esperienza   e  capacita'  organizzativa  del  proponente  e
dell'eventuale  ente  attuatore,  anche  in  relazione  ai  risultati
conseguiti,  comprovata da idonea documentazione attestante il numero
delle  vittime assistite, di cui all'art. 13 legge n. 228/2003, ed il
numero   di  inserimenti  lavorativi,  di  cui  all'art.  18  decreto
legislativo   n.  286/1998,  effettuati  nell'ambito  dei  precedenti
progetti  finanziati  dal  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',
nonche'    in    relazione    alla   puntualita'   nell'invio   delle
rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attivita', delle schede
di entrata e di uscita, ed alla qualita' di tale documentazione:
   Ente proponente:
    -  titolarita'  o  gestione  di  progetti  ex.  art.  18, decreto
legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 3);
    -  titolarita'  o  gestione  di  progetti  ex.  art. 13, legge n.
228/2003 (punti da 0 a 3);
    -  titolarita'  o  gestione  di altri progetti o iniziative sulla
tratta (punti da 0 a 1).
   Ente/i attuatore/i:
    -  titolarita'  o  gestione  di  progetti  ex.  art.  18, decreto
legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 3);
    -  titolarita'  o  gestione  di  progetti  ex.  art. 13, legge n.
228/2003 (punti da 0 a 3);
    -  titolarita'  o  gestione  di altri progetti o iniziative sulla
tratta  (punti  da  0 a 1) cantierabilita' del progetto (punti da 0 a
1);
    -   Disponibilita'   di   personale   in   possesso  di  adeguata
professionalita'  e/o  di  competenze  specialistiche. In particolare
saranno   tenute  in  considerazione  la  formazione  e  l'esperienza
specifica  sulla  tratta,  l'adeguatezza  della copertura dei servizi
assicurata  dal  personale  previsto, la diversificazione dei ruoli e
delle   figure   professionali,   documentata   possibilmente   anche
attraverso curricula. Tali figure dovrebbero includere: coordinatore,
psicologo,  operatore  pari  di  origine  straniera,  operatore  pari
transessuale,  educatore  professionale, mediatore sociale, mediatore
interculturale   e/o   linguistico,   assistente  sociale,  operatore
dedicato all'attivita' di raccordo con il numero verde. Inoltre sara'
tenuta  in  considerazione  la  previsione di una consulenza legale e
sanitaria (punti da 0 a 7).
   Area  2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento - punti
da 0 a 22:
    -  dimensione  territoriale  del  progetto considerata in base ai
parametri  indicati  al  punto 6 del presente avviso e all'estensione
degli interventi (punti da 0 a 12) cosi' ripartiti:
    - dimensione provinciale ( 0 - 5);
    - dimensione sovraprovinciale ( 3 - 8);
    - dimensione regionale o sovraregionale ( 6 - 12);
    - diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da
0 a 5);
    -  localizzazione  e/o  estensione  del progetto in zone dove non
sono  stati  ancora  realizzati interventi strutturati o in territori
particolarmente sensibili (punti da 0 a 5).
   Area  3 - Impatto e qualita' del progetto rispetto ai destinatari,
in relazione al costo complessivo del progetto - punti da 0 a 22:
    -  diversificazione e qualita' degli interventi in relazione alle
tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti
da 0 a 4);
    -  numero  dei  destinatari  che si prevede accedano ai programmi
individualizzati di assistenza (punti da 0 a 5);
    -  diversificazione  delle  strutture e numero dei posti dedicati
alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);
    - altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3);
    -  metodologia  di  intervento  per  l'emersione delle potenziali
vittime   e  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  protezione  e
assistenza (punti da 0 a 6).
   Area 4 - Impatto e qualita' delle forme di collaborazione in rete,
in relazione al costo complessivo del progetto - punti da 0 a 17:
    -  previsione  di  forme  di  partenariato  o  collaborazione con
regioni ed enti locali (punti da 0 a 5);
    -  previsione  di  forme  di  partenariato  o  collaborazione con
prefetture,   Forze  dell'ordine,  Autorita'  giudiziarie,  Sindacati
(punti da 0 a 5);
    -  previsione  di forme di partenariato o collaborazione con enti
competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);
    -  previsione  di forme di partenariato o collaborazione con enti
in  grado  di  realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito
(punti da 0 a 1);
    -  previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri
progetti art. 13 (punti da 0- 3).
   Area 5 - Ulteriori elementi di qualita' e analisi costi/benefici -
punti da 0 a 17:
    -   effetto   moltiplicatore,   trasferibilita'   dei  risultati,
promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 1);
    -  attivita' di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a
1);
    - congruita' complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 9);
    -  equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a
6).
11.  Obblighi  del  soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
   Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso  al finanziamento e le spese
ammissibili  saranno  precisati nell'apposito atto di concessione che
verra'  stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari
opportunita'.
12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
   I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai
programmi  di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla
base  delle  indicazioni contenute nel presente avviso, come indicato
al punto 8.
   Le buste contenenti le proposte (un originale, piu' una copia) con
indicazione   del   riferimento  in  calce  a  destra:  «Progetti  di
assistenza,  Avv.  4/2009  -  art.  13,  legge  n.  228/2003», con la
dicitura  «NON  APRIRE»  e  con  indicazione  del  mittente  dovranno
pervenire al Dipartimento per le pari opportunita', Largo Chigi n. 19
-  00187  Roma  - entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere
dal  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
   Le  domande  possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual
caso fa fede il timbro postale di spedizione.
   La  consegna  a  mano  potra'  effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle  ore  9  alle  ore  13  presso  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', Largo Chigi n. 19, Roma, IV° piano, stanza n. 4090.
   La  commissione  provvedera'  alla  valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.