IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
ha istituito il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
  Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede  la  realizzazione  di  progetti  di  innovazione industriale
nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
  Visto  l'art.  1,  comma  845  della  citata legge n. 296/2006, che
prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio
decreto,  istituisca  appositi  regimi  di  aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  febbraio 2008 con il
quale  le  risorse  del  Fondo  per  la  competitivita' e lo sviluppo
destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite
tra  le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata
legge n. 296/2006;
  Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale e'
stato   adottato   il  progetto  di  innovazione  industriale  «Nuove
tecnologie  per il Made in Italy» ed e' stato, tra l'altro, stabilito
che  le  risorse  del  Fondo per la competitivita' e lo sviluppo sono
destinate,  oltre  che  alle incentivazioni finanziarie in attuazione
dell'Azione   strategica   di   innovazione   ivi   prevista,   anche
all'attuazione delle Azioni connesse;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea C(2007) 6461 del 12
dicembre  2007  -  Aiuto  di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato
autorizzato  il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in
favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo
2008  con  il  quale  e' stato istituito, ai sensi del citato art. 1,
comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 10
luglio  2008,  con  il  quale  e'  stato emanato il bando relativo al
citato  progetto  di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il
Made in Italy» e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita'
per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e
sviluppo,  destinando  alle finalita' del bando medesimo l'importo di
190.000.000 di euro;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 1°
agosto  2008,  con  il  quale  e'  stata estesa l'ammissibilita' alle
agevolazioni  ad  alcuni  codici  di  attivita' economica individuati
nell'ambito della classificazione ISTAT 2007;
  Visto  l'art.  9,  comma  6 del citato bando, che, in conformita' a
quanto previsto all'art. 6, comma 4 del decreto interministeriale del
6  marzo  2008 di adozione del progetto di innovazione industriale di
riferimento,  prevede che la valutazione dei programmi sia svolta dal
Ministero,   attraverso   un   comitato   di   esperti  appositamente
costituito,  nel  caso  in  cui,  al momento dell'avvio della fase di
valutazione, non sia pienamente operativa l'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo
2009,  con  il  quale,  preso  atto del mancato avvio operativo della
predetta  Agenzia,  e'  stato  costituito  un Comitato di esperti per
l'espletamento  delle attivita' di istruttoria e valutazione relative
alla  prima fase prevista dall'art. 9 del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 10 luglio 2008;
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo,
del  10 aprile e del 16 giugno 2009 con i quali sono stati nominati i
componenti del predetto Comitato di esperti;
  Visti  i  risultati  della  valutazione  effettuata dal Comitato di
esperti;
  Visto  l'art.  9,  comma  5 del citato bando, ai sensi del quale il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  comunica  ai  «referenti  del
programma»  l'esito  motivato  della  valutazione,  comprensivo delle
indicazioni  tecniche eventualmente formulate dall'Agenzia e pubblica
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana l'elenco delle
domande ammesse alla presentazione dei programmi definitivi;
  Visto  l'art.  10, comma 1 del predetto bando, ai sensi del quale i
programmi   definitivi   sono   presentati,  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione  dell'elenco  di  cui  all'art.  9,  comma  5,  pena la
decadenza,  in conformita' allo schema di domanda di cui all'allegato
n. 3;
  Considerato  che  il  predetto  bando  prevede  la  possibilita' di
ampliare   il  partenariato  originariamente  proposto,  prima  della
presentazione dei programmi definitivi;
  Ritenuto opportuno, in relazione alla circostanza predetta, al fine
di  favorire  la  piu'  ampia  collaborazione  ed integrazione tra le
imprese,  concedere  un  prolungamento dei tempi per la presentazione
dei programmi definitivi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  10,  comma  1  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 10 luglio 2008 e' modificato nel modo seguente:
   I programmi  definitivi  sono  presentati,  entro  90 giorni dalla
pubblicazione  dell'elenco  di  cui  all'art.  9,  comma  5,  pena la
decadenza,  in conformita' allo schema di domanda di cui all'allegato
n. 3. Alla domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti  richiedenti,  e' allegata la proposta tecnica del programma
definitivo,  redatto,  anche  in lingua inglese, secondo lo schema di
cui   all'allegato   n.   4,   nonche'   la  documentazione  indicata
nell'allegato  n. 5. Nella domanda deve essere indicata la banca alla
quale  dovranno  essere  erogate  le  agevolazioni  in  base a quanto
stabilito all'art. 12, comma 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 2009
                                                Il Ministro : Scajola