IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino  al  30  giugno  2009,  in  relazione  alla  situazione di grave
pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692
dell'11  luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e
dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3707 del 3 ottobre 2008;
  Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3742 del 18 febbraio 2009;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
luglio  2009  con  il  quale e' dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo
stato  di  emergenza  in  relazione  al permanere della situazione di
grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
  Considerato che, per fronteggiare la grave situazione di criticita'
che  interessa  l'area archeologica di Pompei, si rende necessario ed
urgente adottare ulteriori misure straordinarie, anche in deroga alle
vigenti  normative,  per  la salvaguardia della collettivita', per la
tutela   della   salute   pubblica,   per   garantire  il  patrimonio
archeologico   e   storico-artistico  dell'area  in  rassegna  e  per
assicurarne   la   migliore   fruibilita',   nonche'  per  rilanciare
l'immagine   del   sito   archeologico   nel  contesto  nazionale  ed
internazionale  attraverso  mirati  interventi  di  facilitazione per
l'accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3692  dell'11  luglio  2008,  e successive modifiche ed
integrazioni  dopo  il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis.
Il  Commissario  delegato  provvede  altresi'  all'espletamento delle
iniziative    ricadenti    nella    competenza   territoriale   della
Soprintendenza   di   Napoli   e  Pompei  strettamente  correlate  al
superamento della situazione di emergenza.».
  2.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3692/2008, e successive modifiche ed integrazioni i commi
dal  2  al  13,  sono cosi' sostituiti «2. Per le finalita' di cui ai
commi  1  e  1-bis, il Commissario delegato, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, in particolare provvede per:
   a)  l'adozione  di  misure dirette alla messa in sicurezza ed alla
salvaguardia    dell'area    archeologica,    anche   attraverso   la
pianificazione  di  attivita'  di  monitoraggio  dei  rischi sismici,
vulcanici  e  calamitosi,  da  definirsi  nell'ambito  degli  accordi
siglati  tra  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile e l'Agenzia Spaziale Italiana;
   b)   l'allontanamento  degli  insediamenti  allocati  abusivamente
nell'area  archeologica  e  nelle vie immediatamente adiacenti, e dei
soggetti  cui  e'  stata  revocata  la  concessione,  avvalendosi del
supporto delle Forze dell'ordine;
   c)  l'espletamento,  in via generale, di tutte le altre iniziative
comunque  necessarie  al  superamento  del  contesto  emergenziale in
rassegna,  con  particolare  riferimento  a  quelle  funzionali  alla
sicurezza  del sito e dei suoi visitatori ed al ripristino ambientale
dei luoghi.
  3.  Il Commissario delegato provvede a trasmettere alla Commissione
di cui al comma 12 apposita relazione sulle attivita' poste in essere
ai sensi del comma 2.
  4.  Il  Commissario  delegato, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili,  predispone,  sentito  il  Soprintendente  archeologo di
Napoli  e  Pompei, e previa preventiva approvazione della Commissione
di cui al comma 12, un apposito Piano degli interventi che preveda:
   a)   la   realizzazione   urgente   delle  opere  di  manutenzione
straordinaria   occorrenti   per  contrastare  il  degrado  dei  beni
archeologici  e  per  consentirne  la  piena  fruizione  da parte dei
visitatori;
   b)  la realizzazione urgente delle opere di ristrutturazione degli
edifici  ubicati  nell'area del sito archeologico da destinare a sede
della Soprintendenza;
   c)    l'espletamento   delle   procedure   di   gara   finalizzate
all'affidamento,  in  via  di somma urgenza, dei servizi di vigilanza
nell'area archeologica di Pompei;
   d)   l'adozione   dei  necessari  provvedimenti  finalizzati  alla
migliore  razionalizzazione dell'impiego del personale della Pubblica
Amministrazione  in  servizio  nel sito archeologico, anche in deroga
all'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   e) il conseguimento urgente di sponsorizzazioni volte ad acquisire
risorse  finanziarie  per  la  realizzazione degli interventi e delle
opere  necessarie  per  la messa in sicurezza e la valorizzazione del
sito archeologico;
   f)  l'apprestamento urgente di idonee iniziative volte a garantire
la  migliore fruizione dei siti archeologici da parte dei visitatori,
anche attraverso l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie;
   g)  l'organizzazione  dei  servizi  di  guida ai turisti nell'area
archeologica   in   rassegna,   da   disciplinare  mediante  apposito
provvedimento,  da  adottarsi  di  concerto con la regione Campania e
sentite le Amministrazioni gli Enti, le organizzazioni sindacali e le
associazioni di categoria competenti per territorio;
   h)  l'elaborazione  e  l'esecuzione  di attivita' di comunicazione
integrata  attinenti  alla  promozione  e  valorizzazione  delle aree
archeologiche, anche attraverso campagne di informazione, attivazione
di   siti   web,   produzioni  multimediali  ed  adeguata  promozione
attraverso gli organi di stampa da realizzarsi in Italia e all'estero
in sinergia con le istituzioni competenti per materia;
   i)  l'elaborazione, nell'ambito del Piano di protezione civile per
l'emergenza  dell'area  del  Vesuvio e con specifico riferimento alle
esigenze  di  evacuazione  della  predetta  area,  di concerto con le
Amministrazioni e gli Enti competenti per territorio, di un documento
di  base  per  il  censimento  e  la puntuale individuazione dei beni
culturali,  storici,  artistici  ed  archeologici, in ordine ai quali
pianificare specifiche misure di tutela, di protezione e di eventuale
asportazione  nella  ricorrenza di fenomeni comportanti l'evacuazione
delle aree archeologiche.
  5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento
dell'emergenza il Commissario delegato si avvale della collaborazione
delle  Strutture  delle Amministrazioni centrali e territoriali dello
Stato,  dell'Amministrazione regionale, dell'Ufficio territoriale del
Governo  di  Napoli,  della  Provincia  di Napoli e degli Enti locali
interessati.
  6.   Il   Commissario   delegato   riferisce   trimestralmente   al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  ed  al  Ministero per i beni e le attivita' culturali,
sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza.
  7.  Al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  dell'obiettivo del
superamento  dell'emergenza  di  cui  ai  decreti  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  premessa,  il Commissario delegato, ove
ritenuto  necessario,  puo'  esercitare, nel territorio dell'area del
sito  archeologico,  i  poteri  di ordinanza di cui agli articoli 50,
comma  5  e  54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in
materia  di  emergenza  sanitaria ed igiene pubblica, in sostituzione
degli  organi  ordinariamente  competenti,  con effetti limitati alla
durata dello stato di emergenza.
  8.  Al  fine  di  assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita'
commerciali  debitamente  autorizzate  nei luoghi di valore culturale
circostanti  l'area archeologica oggetto della presente ordinanza, il
Commissario  delegato,  anche  in  deroga  alla  normativa vigente in
materia,  provvede  all'adozione  di  un  Piano  di  individuazione e
disciplina  delle  aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari  l'esercizio del commercio. Il predetto Piano e' adottato
dal   Commissario   delegato   sentite,   in   via   di  urgenza,  le
Amministrazioni comunali territorialmente competenti.
  9. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e per assicurare
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  il  Commissario  delegato, ove
ritenuto  necessario,  richiede  al  Prefetto di Napoli l'adozione di
provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  ai  sensi  della normativa
vigente in materia.
  10. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a disporre, ove
necessario,  l'immediata  cessazione  delle attivita' insediate nelle
aree  archeologiche  di  cui alla presente ordinanza, anche in deroga
agli affidamenti gia' effettuati ai sensi della normativa vigente ove
risultino  inerzie  ed  inadempimenti  da parte degli appaltatori. Il
Commissario   delegato   puo'   altresi',   disporre  la  sospensione
temporanea delle autorizzazioni in precedenza accordate.
  11.  Nell'espletamento  delle  iniziative  volte alla realizzazione
degli  interventi  di  conservazione  del  patrimonio archeologico il
Commissario  delegato  provvede  d'intesa  con  il  Soprintendente di
Napoli e Pompei.
  12.  Al  fine di supportare il Commissario delegato nel superamento
del  contesto  emergenziale  e  per  assicurare un'efficace azione di
programmazione  ed  una  costante  attivita' di impulso e di verifica
dell'avanzamento  e della congruita' delle procedure di realizzazione
degli interventi, e' istituita, con apposito decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, una Commissione generale d'indirizzo
e  coordinamento  presieduta  dal  Capo  di  Gabinetto del Ministro e
composta  dal Segretario generale e dal Direttore generale per i beni
archeologici  del  medesimo  Ministero,  da  un  esperto nominato dal
Dipartimento  della  Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  dal  Capo  di  Gabinetto della Regione Campania o suo
delegato,  senza  ulteriori  oneri a carico del bilancio dello Stato.
Alle  sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il
Commissario  delegato  e  il  Soprintendente  di  Napoli e Pompei. La
Commissione  provvede  all'approvazione del Piano degli interventi di
cui  al  comma 3, che dovra' essere accompagnato da una relazione che
illustri  le  attivita' da porre in essere per la realizzazione degli
interventi   medesimi   e   che   dia  conto  dell'eventuale  mancato
raggiungimento  di  una piena intesa tra il Commissario delegato e il
Soprintendente di Napoli e Pompei in ordine agli interventi proposti.
  13.   Al  fine  di  garantire  il  necessario  supporto  giuridico,
amministrativo e tecnico all'espletamento delle attivita' da porre in
essere  ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e'
autorizzato  a costituire un'apposita struttura composta da 12 unita'
di personale di livello non dirigenziale di cui al massimo sei unita'
con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa della
durata  massima  dello  stato di emergenza, in deroga all' art. 7 del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 ed all'art. 3, comma 54,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le restanti unita' di personale
possono  essere  individuate tra personale appartenente alla pubblica
amministrazione, civile e militare, o ad enti pubblici, anche locali,
da  collocarsi  anche  in  posizione  di  comando  o distacco, ovvero
temporaneamente  messe a disposizione dalla amministrazione o ente di
appartenenza  nel  rispetto  dei termini perentori previsti dall'art.
17,  comma  14,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127. Il Commissario
delegato  puo',  inoltre,  avvalersi  del  personale gia' in servizio
presso   il   Dipartimento   per   la   protezione   civile,   previa
autorizzazione  del  Capo Dipartimento. Con successiva determinazione
commissariale  e' definito l'Ufficio del Commissario delegato secondo
un'articolazione  che  tiene  conto  delle  necessita'  di  carattere
amministrativo, legale, tecnico e della comunicazione.
  14.  Al  personale  di  cui  al comma precedente, appartenente alla
pubblica  amministrazione  o  ad  enti pubblici e' attribuito, per il
servizio  prestato  presso  la struttura del Commissario delegato, il
trattamento   economico   di   cui  all'art.  22  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536,
nonche',  ove non residente nella medesima regione, il trattamento di
missione dal luogo di residenza.
  15.  Il  Commissario  delegato e' autorizzato, altresi', a nominare
due unita' di livello dirigenziale non generale, il cui incarico puo'
essere  conferito,  per la durata massima dello stato di emergenza, e
nel  rispetto  dei  requisiti  professionali e culturali previsti per
l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  cui si applicano le
disposizioni  previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Gli incarichi di
cui  al  presente comma possono anche essere attribuiti con contratto
di   diritto   privato,   o  conferiti  a  personale  della  pubblica
amministrazione,  anche militare, in deroga agli articoli 24 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario delegato e'
autorizzato,  altresi',  ad  avvalersi  di  un  consulente giuridico,
scelto  tra  magistrati  ordinari  o  amministrativi e avvocati dello
Stato    con   il   compito   di   coadiuvare,   sotto   il   profilo
giuridico-amministrativo,  il  Commissario medesimo nell'espletamento
delle   attivita'  da  porre  in  essere  per  il  superamento  della
situazione  emergenziale nell'area archeologica di Pompei, nonche' di
un  consulente  nel  settore  della  comunicazione  che  coadiuva  il
Commissario   medesimo   nell'espletamento  delle  attivita'  di  cui
all'art.  1,  comma  3,  lettera  f),  della  presente ordinanza. Con
successivi provvedimenti del Commissario delegato vengono stabiliti i
trattamenti   economici  spettanti  al  consulente  giuridico  ed  al
consulente per la comunicazione.
  16.  Il  personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile in
servizio,  a  qualsiasi  titolo,  presso la Struttura del Commissario
Delegato  per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per
il  superamento  della situazione di grave pericolo in atto nell'area
archeologica  di  Pompei,  puo'  essere  impiegato  per  le  maggiori
esigenze  connesse  al  contesto  emergenziale  in atto nella regione
Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico
accessorio  sono  posti  a  carico  del Dipartimento della protezione
civile.
  17.  Il  Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi,
previa  intesa  con  la  Regione  Campania  delle  organizzazioni  di
protezione civile iscritte nei registri regionali, previa attivazione
da  parte  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
  18.  Il  Commissario  delegato,  in ragione del fondato pericolo di
interruzione  del  funzionamento  delle  attivita' nel sito nell'area
archeologica  di Pompei, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione  dei  lavoratori  a  qualsiasi titolo ivi impiegati, in
deroga   all'art.  8  della  legge  n.  146  del  1990  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' procedere ai sensi dell'art.
55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
  19.   All'art.  4,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
consiglio  dei  ministri  n.  3692 dell'11 luglio 2008, le parole «la
percentuale   dello   0,5%»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
percentuale del 2%».
  20.  Il  Commissario Delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e
le  spese  sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legge
del 31 dicembre 2008, n. 208.