IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2007,  concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni;
  Viste  le  note  del  26  maggio, del 3 e 20 luglio 2009 della Gran
Sasso Acqua S.p.A.;
  Vista la nota del 6 luglio 2009 del Commissario Straordinario della
Croce Rossa Italiana;
  Viste le note degli Uffici legislativi del Ministro per la Pubblica
amministrazione   e   l'innovazione  e  del  Ministero  della  difesa
rispettivamente del 14 e 15 luglio 2009;
  Vista  la  nota  del  2  luglio  2009 del Capo del Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
  Visto  in  particolare  l'art. 9 del citato decreto-legge 28 aprile
2009,  n.  39, recante disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e
lo   smaltimento   dei   rifiuti   dei  materiali  provenienti  dalle
demolizioni conseguenti agli eventi sismici;
  Visti  gli  articoli  1  e  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  13  maggio  2009, n. 3767, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del 18 maggio 2009, e le successive modifiche ed
integrazioni,  recanti  norme per l'attuazione dell'art. 9 del citato
decreto-legge  n.  39  del  2009,  che  dispongono tra l'altro che la
rimozione  dei predetti materiali sia effettuata dai comuni entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza;
  Considerato  che il Comune di L'Aquila, il cui territorio necessita
di  urgenti interventi finalizzati prioritariamente alla rimozione ed
al deposito temporaneo dei materiali predetti, anche in ragione della
volumetria  dei  medesimi,  non ha tuttora provveduto all'affidamento
del servizio in questione, e che i relativi oneri devono essere posti
a carico degli stanziamenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza;
  Vista  la  nota del Sindaco del Comune di L'Aquila datata 24 luglio
2009;
  Vista  la  nota  del  24  luglio  2009 dell'Ufficio legislativo del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Codice
in   materia   di   protezione   dei   dati  personali»,  nonche'  il
provvedimento generale emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali  del  12  marzo  2003  sul  tema  SMS di pubblica utilita',
secondo  cui  gli  Operatori  possono  inviare  per conto di soggetti
pubblici  SMS  prescindendo dal consenso dell'interessato in presenza
di  casi  eccezionali quali disastri, e calamita' naturali o ad altre
situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Per  la  realizzazione  dei  lavori  urgenti di ripristino e di
adeguamento  funzionale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia  di  Finanza  di L'Aquila e dell'aeroporto di Preturo, che si
sono  resi  indispensabili  per assicurare lo svolgimento del Vertice
del  G8,  come  approvati  dalle  Conferenze dei servizi tenutesi nei
giorni  8,  15  e  18  maggio  2009,  e realizzati dal Provveditorato
interregionale  alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna
che a tal fine e' stato autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui
all'art.  15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 gennaio 2008 n. 3642, all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del 6 aprile 2009 n. 3753 e all'art. 5
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19 marzo
2008  n.  3663,  alla  copertura  finanziaria  dei  relativi oneri si
provvede:
   a) quanto a euro 32.857 milioni, relativi agli interventi relativi
alla  riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici, mediante
utilizzo  delle  risorse gia' trasferite per lo scopo al Fondo per la
protezione civile;
   b)  quanto  a  euro  23.480,  relativi  agli  interventi necessari
all'organizzazione del Vertice G8, a valere sulle somme assegnate per
lo  scopo  con  la  delibera  CIPE  n.  4  del  6  marzo  2009, anche
provvedendo   in   via   di  anticipazione  rispetto  ai  conseguenti
trasferimenti al Fondo stesso.
  2.   Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione  delle
attivita'   solutorie   conseguenti  agli  affidamenti  disposti  dal
Provveditorato  interregionale  alle  opere  pubbliche  per il Lazio,
Abruzzo  e Sardegna, a seguito della convenzione stipulata in data 24
giugno  2009  con  il  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile,
Commissario   delegato   ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e
del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2009,  e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in
favore del medesimo Provveditore interregionale alle opere pubbliche,
da istituire presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2 le necessarie risorse.