IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; Viste le note del 26 maggio, del 3 e 20 luglio 2009 della Gran Sasso Acqua S.p.A.; Vista la nota del 6 luglio 2009 del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana; Viste le note degli Uffici legislativi del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministero della difesa rispettivamente del 14 e 15 luglio 2009; Vista la nota del 2 luglio 2009 del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dei materiali provenienti dalle demolizioni conseguenti agli eventi sismici; Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2009, n. 3767, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2009, e le successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'attuazione dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 39 del 2009, che dispongono tra l'altro che la rimozione dei predetti materiali sia effettuata dai comuni entro tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza; Considerato che il Comune di L'Aquila, il cui territorio necessita di urgenti interventi finalizzati prioritariamente alla rimozione ed al deposito temporaneo dei materiali predetti, anche in ragione della volumetria dei medesimi, non ha tuttora provveduto all'affidamento del servizio in questione, e che i relativi oneri devono essere posti a carico degli stanziamenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza; Vista la nota del Sindaco del Comune di L'Aquila datata 24 luglio 2009; Vista la nota del 24 luglio 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonche' il provvedimento generale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003 sul tema SMS di pubblica utilita', secondo cui gli Operatori possono inviare per conto di soggetti pubblici SMS prescindendo dal consenso dell'interessato in presenza di casi eccezionali quali disastri, e calamita' naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Dispone: Art. 1. 1. Per la realizzazione dei lavori urgenti di ripristino e di adeguamento funzionale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila e dell'aeroporto di Preturo, che si sono resi indispensabili per assicurare lo svolgimento del Vertice del G8, come approvati dalle Conferenze dei servizi tenutesi nei giorni 8, 15 e 18 maggio 2009, e realizzati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che a tal fine e' stato autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008 n. 3642, all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753 e all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 n. 3663, alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 32.857 milioni, relativi agli interventi relativi alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici, mediante utilizzo delle risorse gia' trasferite per lo scopo al Fondo per la protezione civile; b) quanto a euro 23.480, relativi agli interventi necessari all'organizzazione del Vertice G8, a valere sulle somme assegnate per lo scopo con la delibera CIPE n. 4 del 6 marzo 2009, anche provvedendo in via di anticipazione rispetto ai conseguenti trasferimenti al Fondo stesso. 2. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle attivita' solutorie conseguenti agli affidamenti disposti dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, a seguito della convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 con il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del medesimo Provveditore interregionale alle opere pubbliche, da istituire presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 le necessarie risorse.