IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante la disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303 recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre 2001, n. 343 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
dicembre  2002  recante  la  «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
maggio  2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 al Reg.
n.  8,  foglio  n.  214  -  con  il  quale  il dott. Guido Bertolaso,
Dirigente  di prima fascia, e' stato conferito l'incarico di Capo del
Dipartimento  della  protezione civile fino alla scadenza del mandato
del  Governo in carica e la titolarita' del centro di responsabilita'
amministrativa  n.  13  -  Protezione  civile - del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
luglio   2008   recante  «Modifiche  all'organizzazione  interna  del
Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti
in data 10 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 309;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19
dicembre  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  30  marzo  2009,  n.  74,  recante l'istituzione di un
attestato  di  pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
  Visto  l'art.  10  comma  3  del  citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;
  Considerato   che   l'attestazione   di  pubblica  benemerenza  del
Dipartimento    della   protezione   civile   assume   carattere   di
riconoscimento   dell'attivita'  prestata,  a  qualsiasi  titolo,  in
occasione di eventi di protezione civile;
  Considerato  che detta attestazione rappresenta un percorso per gli
operatori  coinvolti  in  interventi  di  soccorso  o per alleviare i
disagi    alle    popolazioni   interessate   dall'evento   medesimo,
riconoscendo la massima diffusione dell'attestazione medesima;
  Ritenuto,  comunque,  di dover affermare ed elevare l'attivita' del
singolo  quale  elemento  determinante della squadra e che, pertanto,
occorre   attribuire  all'insegna  un  valore  intrinseco,  unico  ed
esclusivo, per ogni soggetto del Sistema di protezione civile;
  Considerato  che  l'art.  8  del  citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 19 dicembre 2008 ha introdotto norme a tutela
delle  insegne e che, a tal fine occorre introdurre procedure atte ad
attribuire ad ogni insegna il valore di unicita' mediante apposizione
di un numero progressivo di conio;
  Considerato che gli oneri per la realizzazione ed la spedizione dei
diplomi  sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile
e   che  quelli  connessi  alle  insegne  sono  posti  a  carico  dei
beneficiari;
  Considerato  che  occorre  stabilire  criteri  di uniformita' nella
realizzazione e nella distribuzione degli attestati;
  Considerato che, nel corso dell'intervento della squadra protezione
civile non deve assumersi una distinzione tra il soggetto militare ed
il  soggetto  civile e che, pertanto, l'attestazione rilasciata dalla
struttura  di coordinamento interforze sulle insegne deve raffigurare
l'apposito logo della protezione civile nazionale;
  Ritenuto  di  dover  individuare  le  caratteristiche  tecniche che
devono   possedere   gli   attestati   di  pubblica  benemerenza  del
Dipartimento  della eccellenza e delle decorazioni al merito, nonche'
introdurre  regole,  procedure e specifiche attuative nell'ambito dei
principi  stabiliti dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008, succitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

               Insegne delle tre classi di eccellenza
  1. L'attestato e' costituito da un diploma e dalle insegne.
  2. Le insegne delle tre classi di eccellenza sono composte da:
   a)  una  medaglia  in  bronzo, da indossare durante manifestazioni
pubbliche   e  parate  o  da  apporre  sulla  bandiera  (composizione
merceologica:  rame/stagno  8%/fosforo  0,4%  o lega qualitativamente
superiore), del diametro di mm 35, spessore mm 3, appesa ad un nastro
in  grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 37, con al centro una
fascia  del  tricolore  italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 9.
Sul   retro   della   medaglia   va  incisa  la  data  di  decorrenza
dell'attestazione;
   b)   una   medaglia  in  bronzo,  da  indossare  in  occasione  di
manifestazioni  di  gala,  ricevimenti  ufficiali  o  alta  uniforme,
(composizione   merceologica:  rame/stagno  8%/fosforo  0,4%  o  lega
qualitativamente  superiore),  del  diametro di mm 16, spessore mm 2,
appesa  ad  un  nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm
13,  con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e
rosso),  larga  mm  4.  Sul retro della medaglia va incisa la data di
decorrenza dell'attestazione;
   c)  un  nastrino  in  grosgrain di seta da indossare sull'uniforme
ordinaria, con gli stessi colori e stoffa del nastro, della larghezza
di  mm  37  e  dell'altezza  di  mm  10,  con al centro il logo della
protezione civile nazionale;
   d)  uno  speciale  distintivo  in metallo smaltato, da apporre sul
petto  sinistro della propria divisa (ad es. mimetica), anche civile,
in   attivita'   operative   di   protezione   civile  o  durante  le
esercitazioni,  con  gli stessi colori del nastro, della larghezza di
mm 40 e dell'altezza di mm 13, con al centro una fascia del tricolore
italiano  (verde,  bianco e rosso) larga mm 10, al centro della quale
va   inserito  il  logo  della  protezione  civile  nazionale.  Detto
distintivo deve essere a disposizione di ogni beneficiario;
   e)  una  rosetta  in metallo smaltato con i colori del nastro, del
diametro  di  mm  14,  sulla  quale  va apposta una fascia centrale e
verticale  con  il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6
di   larghezza,  con  al  centro  il  logo  della  protezione  civile
nazionale, da indossare sugli abiti civili;
   f) le medaglie sono entrambe appese ad un nastro doppio.
  3.  Sul  retro delle insegne non va apposto il simbolo Â(r) poiche'
trattasi di «modelli registrati» ed oltre alle diciture gia' previste
nei  precedenti commi, sul retro delle insegne sub a) va riportato un
numero progressivo di conio collegato al brevetto.
  4.  L'albo  generale  di  cui  all'art. 3, comma 7, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato
in premessa, e' un registro elettronico in cui sono riportati tutti i
nominativi  che  hanno  beneficiato  delle  benemerenze istituite dal
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004,
abrogato e sostituito dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  19  dicembre  2008,  la cui consultazione e' di libero
accesso  mediante  il  Progetto  Informatico delle benemerenze di cui
all'art. 12, comma 4, del presente decreto.