Avvertenza:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
3  agosto  2009,  n.  106, «Disposizioni integrative e correttive del
decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro», corredato delle
relative  note,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n.   217.   Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  dell'atto
legislativo qui trascritto.

                               ART. 1
(Attuazione  dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
                   convertito, con modificazioni,
                 dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

1.   Al   decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n. 81,  di  seguito
denominato:"decreto", sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le
parole:  "Ministero  della salute", ovunque presenti, sono sostituite
dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale"
e   le  parole:  "Ministro  della  salute",  ovunque  presenti,  sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali";
 b) le  parole:  "Ministero  delle infrastrutture", ovunque presenti,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti"  e  le  parole:"Ministro  delle  infrastrutture",  ovunque
presenti,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti".
 
          Nota al titolo:
             -   Il   decreto   legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
          (Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi  di  lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
             «Art.  76.  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             -  Per  i  riferimenti del decreto legislativo n. 81 del
          2008 si veda nella nota al titolo.
             -  Il  testo  dell'art. 1, comma 6, della legge 3 agosto
          2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
          sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
          la riforma della normativa in materia), e' il seguente:
             «Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma
          della  normativa  in materia di tutela della salute e della
          sicurezza sul lavoro). - 1.-5. (Omissis).
             6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  di  cui  al  comma  1, nel rispetto dei principi e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo'  adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
          5,   disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
          medesimi.».
             -  Il  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008, n. 121
          (Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244),  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955,  n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro)   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
          1956,  n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  nelle  costruzioni),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo
          1956,  n.  303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
          supplemento ordinario.
             -   Il  decreto  legislativo  15  agosto  1991,  n.  277
          (Attuazione  delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
          n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
          protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da
          esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
          il  lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
          n.  212)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
          1991, n. 200, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo  19  settembre  1994, n. 626
          (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE, 2003/18/CE e
          2004/40/CE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e
          della   salute   dei   lavoratori  durante  il  lavoro)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n. 758
          (Modificazioni  alla disciplina sanzionatoria in materia di
          lavoro)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
          1995, n. 21, supplemento ordinario.
             -   Il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  493
          (Attuazione   della   direttiva  92/58/CEE  concernente  le
          prescrizioni  minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
          salute  sul  luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
             -   Il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494
          (Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
             -   Il   decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231
          (Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
             -  L'art.  11  della  legge  29  settembre  2000, n. 300
          (Ratifica  ed  esecuzione  dei seguenti Atti internazionali
          elaborati  in  base  all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione
          europea:   Convenzione   sulla   tutela   degli   interessi
          finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26
          luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27
          settembre      1996,     del     Protocollo     concernente
          l'interpretazione  in  via  pregiudiziale,  da  parte della
          Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione,  con  annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
          il  29  novembre  1996,  nonche' della Convenzione relativa
          alla  lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
          funzionari  delle  Comunita'  europee  o degli Stati membri
          dell'Unione  europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
          della  Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione di
          pubblici  ufficiali  stranieri  nelle operazioni economiche
          internazionali,  con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
          1997.   Delega   al   Governo   per   la  disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli   enti   privi  di  personalita'  giuridica),  e'  il
          seguente:
             «Art.  11  (Delega  al  Governo  per la disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli  enti  privi  di  personalita'  giuridica).  -  1. Il
          Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          un  decreto  legislativo  avente  ad  oggetto la disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche  e delle societa', associazioni od enti privi di
          personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
          costituzionale,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
              a)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione   dei  reati  di  cui  agli  articoli  316-bis,
          316-ter,  317,  318,  319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
          322-bis,  640,  secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
          secondo  comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
          e'  commesso  con  abuso  della  qualita'  di operatore del
          sistema, del codice penale;
              b)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica  previsti  dal  titolo sesto del libro secondo del
          codice penale;
              c)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
              d)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione  dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio,  che siano punibili con pena detentiva non
          inferiore  nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
          pena  pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
          1860,  dalla  legge  14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31
          dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e  successive  modificazioni,  dal  decreto-legge 27 giugno
          1985,  n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1985,  n.  431,  dal  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95,  dal  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99, dal
          decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 230, dal decreto
          legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
          modificazioni,  dal  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
          decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n. 372, e dal testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali, approvato con decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
              e)  prevedere  che  i  soggetti  di  cui all'alinea del
          presente  comma  sono  responsabili  in  relazione ai reati
          commessi,  a  loro  vantaggio  o nel loro interesse, da chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione,  ovvero  da chi esercita, anche di fatto, poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto  alla  direzione  o alla vigilanza delle persone
          fisiche  menzionate,  quando  la  commissione  del reato e'
          stata   resa  possibile  dall'inosservanza  degli  obblighi
          connessi  a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma  nei  casi  in  cui  l'autore abbia commesso il reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
              f)   prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma;
              g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
          inferiore  a  lire cinquanta milioni e non superiore a lire
          tre  miliardi  stabilendo che, ai fini della determinazione
          in   concreto   della   sanzione,   si  tenga  conto  anche
          dell'ammontare  dei  proventi  del reato e delle condizioni
          economiche  e  patrimoniali  dell'ente, prevedendo altresi'
          che,  nei  casi  di  particolare  tenuita'  del  fatto,  la
          sanzione  da  applicare  non  sia  inferiore  a  lire venti
          milioni  e  non  sia  superiore  a  lire  duecento milioni;
          prevedere  inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in misura
          ridotta;
              h)  prevedere  che  gli  enti  rispondono del pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale;
              i)  prevedere la confisca del profitto o del prezzo del
          reato, anche nella forma per equivalente;
              l)   prevedere,   nei  casi  di  particolare  gravita',
          l'applicazione  di  una  o  piu' delle seguenti sanzioni in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
               1)  chiusura  anche  temporanea  dello  stabilimento o
          della sede commerciale;
               2)  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze
          o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
               3)   interdizione   anche   temporanea  dall'esercizio
          dell'attivita'  ed  eventuale  nomina di altro soggetto per
          l'esercizio  vicario  della medesima quando la prosecuzione
          dell'attivita'  e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi ai
          terzi;
               4)  divieto  anche  temporaneo  di  contrattare con la
          pubblica amministrazione;
               5)     esclusione    temporanea    da    agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi;
               6)  divieto  anche  temporaneo di pubblicizzare beni e
          servizi;
               7) pubblicazione della sentenza;
              m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere  g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i
          tempi  espressamente considerati e in relazione ai reati di
          cui  alle  lettere a), b), c) e d) commessi successivamente
          alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo
          previsto dal presente articolo;
              n)  prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria
          di  cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta'
          ed  escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni
          di  cui  alla  lettera  l)  in conseguenza dell'adozione da
          parte  dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di
          comportamenti  idonei ad assicurare un'efficace riparazione
          o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
              o)  prevedere  che  le  sanzioni di cui alla lettera l)
          sono  applicabili  anche  in  sede  cautelare, con adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti;
              p)  prevedere,  nel caso di violazione degli obblighi e
          dei  divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
          la  pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,   e   prevedere  inoltre  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  alle  lettere  g)  e i) e, nei casi piu'
          gravi,  l'applicazione  di una o piu' delle sanzioni di cui
          alla  lettera  l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate, nei
          confronti  dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
          e'  stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano
          anche  nell'ipotesi  in cui le sanzioni di cui alla lettera
          l)  sono  state  applicate in sede cautelare ai sensi della
          lettera o);
              q)  prevedere  che  le sanzioni amministrative a carico
          degli   enti   sono  applicate  dal  giudice  competente  a
          conoscere   del   reato   e  che  per  il  procedimento  di
          accertamento  della responsabilita' si applicano, in quanto
          compatibili,   le  disposizioni  del  codice  di  procedura
          penale,  assicurando  l'effettiva  partecipazione  e difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
              r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere  g),  i)  e  l)  si prescrivono decorsi cinque anni
          dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b),
          c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
          dalle norme del codice civile;
              s)  prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi  o maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
          nazionale   delle   sanzioni  amministrative  irrogate  nei
          confronti  dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del presente
          comma;
              t)   prevedere,   salvo  che  gli  stessi  siano  stati
          consenzienti  ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
          di   fatto,   funzioni  di  gestione,  di  controllo  o  di
          amministrazione,    che    sia    assicurato   il   diritto
          dell'azionista,  del  socio o dell'associato ai soggetti di
          cui  all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
          sia   accertata   la   responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento  a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
          recedere  dalla  societa'  o dall'associazione o dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta,  ferma  restando l'azione di risarcimento di cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui  tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento  del  recesso  determinato  a  norma degli articoli
          2289,  secondo  comma,  e 2437 del codice civile; prevedere
          altresi'  che  la liquidazione della quota possa aver luogo
          anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
          che  in  tal  caso  il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
          prevista  dalla  lettera l), numero 3), debba richiedere al
          Presidente  del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
          la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
          essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
          alle  attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
          compresa  la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
          la   finanza   pubblica   derivanti  dall'attuazione  della
          presente   lettera   si   provvede  mediante  gli  ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  per liti ed arbitraggi previsti
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
              u)  prevedere  che  l'azione sociale di responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e   delle   societa',   di   cui  sia  stata  accertata  la
          responsabilita'  amministrativa  con  riferimento  a quanto
          previsto   nelle   lettere  da  a)  a  q),  sia  deliberata
          dall'assemblea  con  voto favorevole di almeno un ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire  cinquecento  milioni  e  di almeno di un quarantesimo
          negli  altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
          rinuncia   o   di   transazione   dell'azione   sociale  di
          responsabilita';
              v)  prevedere che il riconoscimento del danno a seguito
          dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
          terzo  nei  confronti  degli amministratori dei soggetti di
          cui  all'alinea  del  presente  comma,  di  cui  sia  stata
          accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
          a  quanto  previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q), non sia
          vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
          causalita'   diretto   tra  il  fatto  che  ha  determinato
          l'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto ed il
          danno  subito;  prevedere che la disposizione non operi nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla  direzione  o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
          rappresentanza  o di amministrazione o di direzione, ovvero
          esercita,   anche   di  fatto,  poteri  di  gestione  e  di
          controllo,  quando  la  commissione del reato e' stata resa
          possibile  dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
          funzioni;
              z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
          si   applicano   anche  nell'ipotesi  in  cui  l'azione  di
          risarcimento  del  danno e' proposta contro l'azionista, il
          socio  o  l'associato  ai  soggetti  di  cui all'alinea del
          presente  comma  che sia stato consenziente o abbia svolto,
          anche  indirettamente  o di fatto, funzioni di gestione, di
          controllo   o   di   amministrazione,   anteriormente  alla
          commissione  del  fatto  che  ha determinato l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente.
             2.  Ai  fini  del  comma  1, per «persone giuridiche» si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati   lo   Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  che
          esercitano pubblici poteri.
             3.  Il  Governo  e' altresi' delegato ad emanare, con il
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio.».
             -  Il  decreto  legislativo  10  settembre  2003, n. 276
          (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
          n. 235, supplemento ordinario.
             -  La  direttiva  2004/40/CE  (Direttiva  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  sulle  prescrizioni  minime  di
          sicurezza   e   di   salute  relative  all'esposizione  dei
          lavoratori  ai  rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
          elettromagnetici)  (diciottesima  direttiva  particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE),  e'  pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,
          n.  L 159. La suddetta direttiva e' entrata in vigore il 30
          aprile 2004.
             -   Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  187
          (Attuazione  della  direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
          minime  di  sicurezza  e di salute relative all'esposizione
          dei   lavoratori   ai   rischi   derivanti   da  vibrazioni
          meccaniche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21
          settembre 2005, n. 220.
             -  La  direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni
          minime  di  sicurezza e salute relative all'esposizione dei
          lavoratori  ai  rischi  derivanti da vibrazioni (radiazioni
          ottiche)  Direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti     fisici    (radiazioni    ottiche    artificiali)
          (diciannovesima  direttiva  particolare  ai sensi dell'art.
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicata
          nella  G.U.U.E.  27  aprile  2006,  n.  L  114. La suddetta
          direttiva e' entrata in vigore il 27 aprile 2006.
             -  La  legge  6  febbraio  2007, n. 13 (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          2006),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
          2007, n. 40, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n. 257
          (Attuazione  della  direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
          minime  di  sicurezza  e di salute relative all'esposizione
          dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti fisici
          (campi  elettromagnetici)),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 85
          del  2008,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14
          luglio 2008, n. 121, e' il seguente:
             «Art.  1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
             «1. I Ministeri sono i seguenti:
              1) Ministero degli affari esteri;
              2) Ministero dell'interno;
              3) Ministero della giustizia;
              4) Ministero della difesa;
              5) Ministero dell'economia e delle finanze;
              6) Ministero dello sviluppo economico;
              7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e
          forestali;
              8)   Ministero   dell'ambiente   e   della  tutela  del
          territorio e del mare;
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
              10)   Ministero   del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali;
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca;
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
             2.   Le   funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  del
          commercio   internazionale,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
          Ministero dello sviluppo economico.
             3.  Al  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al
          Ministero dei trasporti.
             4.  Al  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali   sono   trasferite  le  funzioni  gia'
          attribuite  al  Ministero della solidarieta' sociale, fatto
          salvo  quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza
          dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
          di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  neocomunitari,
          nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle politiche per
          l'integrazione  degli  stranieri immigrati. Sono trasferiti
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
          risorse  finanziarie,  i  compiti  in  materia di politiche
          antidroga,  quelli  in materia di Servizio civile nazionale
          di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
          2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
          Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri esercita in via
          esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale  italiana per i giovani del programma comunitario
          «Gioventu'  in  azione» di cui all'art. 5 del decreto-legge
          27  dicembre  2006,  n. 297, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23  febbraio  2007,  n. 15. La Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri puo' prendere parte alle attivita'
          del Forum nazionale dei giovani.
             5.  Le  funzioni  del Ministero dell'universita' e della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.
             6.  Le  funzioni  del  Ministero  della  salute,  con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          sono  trasferite  al  Ministero  del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali.
             7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
             8.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  sentiti  i Ministri interessati, si procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture  trasferite  ai  sensi  del presente decreto. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta   dei   Ministri  competenti,  sono  apportate  le
          variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'adeguamento del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo.
             9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche
          agricole  alimentari  e  forestali»  sostituiscono, ovunque
          ricorrano,  rispettivamente  le  denominazioni:  «Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali» e «Ministro delle
          politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo
          economico  esercita  la  vigilanza  sui  consorzi agrari di
          concerto   con   il   Ministro   delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto
          legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia
          di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli,
          come  definiti al paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,  nonche'  dei  prodotti
          definiti  agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello
          nazionale,  sono  esercitate  dal Ministero delle politiche
          agricole alimentari e forestali.
             10.  La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti»  sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,     la     denominazione:     «Ministero    delle
          infrastrutture».
             11.   La   denominazione:   «Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca»  sostituisce,  ad ogni
          effetto  e  ovunque  presente, la denominazione: «Ministero
          della pubblica istruzione».
             12.  La  denominazione:  «Ministero  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali»  sostituisce, ad ogni
          effetto  e  ovunque  presente, la denominazione: «Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale».
             13.  La  denominazione:  «Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri»  sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la   denominazione:   «Ministro   delle  politiche  per  la
          famiglia».
             14.  Sono,  in  ogni  caso, attribuite al Presidente del
          Consiglio dei Ministri:
              a)  le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
          di  politiche  giovanili, nonche' le funzioni di competenza
          statale   attribuite   al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
          coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le
          funzioni  gia'  attribuite  al Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  dall'art.  1, commi 72, 73 e 74, della
          legge  24  dicembre  2007, n. 247, in tema di finanziamenti
          agevolati  per  sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla
          peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare
          attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema
          di  contrasto  e  trattamento  della devianza e del disagio
          giovanile.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui alla
          presente  lettera  la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e
          strumentali,  ivi  compresi  l'Osservatorio  per il disagio
          giovanile  legato  alle  dipendenze  ed  il  relativo Fondo
          nazionale  per  le  comunita' giovanili di cui al comma 556
          dell'art.  1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, delle
          risorse  gia'  trasferite  al  Ministero della solidarieta'
          sociale  dall'art.  1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio  2006,  n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
          le   medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad  altre
          amministrazioni;
              b)  le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche   generazionali,   nonche'   le  funzioni  di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
          di  interventi  per  il  sostegno  della maternita' e della
          paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
          tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
          famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla natalita', nonche'
          quelle  concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
          di  cui  all'art.  1,  comma  1250, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  esercita  altresi' le funzioni di
          competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio nazionale per
          l'infanzia  e  l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
          103,  unitamente  al  Ministero  del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali.  La Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   esercita  altresi'  la  gestione  delle  risorse
          finanziarie  relative alle politiche per la famiglia ed, in
          particolare,  la gestione dei finanziamenti di cui all'art.
          1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              c)  le  funzioni  concernenti  il  Centro  nazionale di
          documentazione  e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
          di   cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  e l'espressione del concerto in sede di esercizio
          delle   funzioni   di   competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale in materia
          di  «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
          di   cura   non  retribuiti  derivanti  da  responsabilita'
          familiari»,  di  cui  al  decreto  legislativo 16 settembre
          1996, n. 565;
              d)  l'espressione  del  concerto  in  sede di esercizio
          delle   funzioni   di   competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli  8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
              e)  le  funzioni  di  competenza  statale attribuite al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
          54  e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
          aprile   2006,   n.   198.   In   ordine  al  Comitato  per
          l'imprenditoria  femminile  resta fermo quanto disposto dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
             15.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
          Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
          il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
          normativa, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 22-bis,
          del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle
          di  cui  ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14
          dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'art.
          1,  comma  1,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
          80,   le   parole:  «per  la  funzione  pubblica»,  ovunque
          ricorrano, sono soppresse.
             16.   In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle  strutture  delle
          Amministrazioni  per  le quali e' previsto il trasferimento
          delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, sono
          ridefiniti  gli  assetti  organizzativi e il numero massimo
          delle  strutture  di  primo livello, in modo da assicurare,
          fermi  restando  i  conseguenti processi di riallocazione e
          mobilita'  del  personale,  che  al termine del processo di
          riorganizzazione  sia  ridotta almeno del 20 per cento, per
          le  nuove  strutture,  la  somma  dei  limiti  delle  spese
          strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
          i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
             17.  L'onere  relativo  ai  contingenti  assegnati  agli
          uffici  di  diretta  collaborazione  dei Ministri, dei Vice
          Ministri  e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
          abbiano  subito  modificazioni  ai sensi delle disposizioni
          del  presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
          non  meno  del  20 per cento al limite di spesa complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          dello stesso decreto.
             18.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,   sentiti  i  Ministri  interessati,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative,  sono determinati i criteri e le modalita'
          per  l'individuazione  delle  risorse  umane  relative alle
          funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
             19.  Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri  e  dal  loro
          accorpamento  previsti  dal  presente  decreto  non  deriva
          alcuna  revisione  dei trattamenti economici complessivi in
          atto  corrisposti  ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
          dell'amministrazione  di  destinazione  che  si rifletta in
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
             20.  Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i  quali sono
          previsti  accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
          un  periodo  massimo  di sei mesi a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nelle  more  dell'approvazione del regolamento di
          organizzazione  dei relativi uffici funzionali, strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura  di  tali  uffici e' definita, nel rispetto delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro competente, sentito il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze. Fino alla data di
          entrata   in   vigore   di   tale   decreto   si  applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche'  resti  ferma  l'unicita'  degli  uffici di diretta
          collaborazione   di   vertice.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta dei Ministri
          competenti,   sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio
          occorrenti  per  l'adeguamento  del  bilancio di previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo.
             21.  L'art.  3,  comma  2, della legge 3 agosto 2007, n.
          124, e' abrogato. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto
          2007,  n.  124,  le parole: «e dal Ministro dell'economia e
          delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «, dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello
          sviluppo economico».
             21-bis.  All'art. 29, comma 3, lettera c), della legge 3
          agosto  2007,  n.  124, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:  «,  organizzato  ai  sensi  dell'art. 98 del testo
          unico  di  cui  al  regio  decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
          anche  in  deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma
          10,  della  legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio
          e'  competente  per  l'istruttoria relativa al controllo di
          legittimita'  su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20».
             22.  Ferma restando l'applicabilita' anche ai magistrati
          amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati
          dello   Stato,   delle   disposizioni   dell'art.   13  del
          decreto-legge  12  giugno  2001,  n.  217,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  e
          successive  modificazioni,  mediante  decreti  adottati dai
          rispettivi  organi  di Governo di cui all'art. 15, comma 5,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone
          gli organi di amministrazione del personale interessato, al
          predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
              a)   al   comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «Presidente  del  Consiglio  dei Ministri» sono inserite le
          seguenti:   «e   con   il  Sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Segretario  del
          Consiglio dei Ministri»;
              b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono
          inserite le seguenti: «e specifiche».
             22-bis.  Dalle  disposizioni  del  comma  22  non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.».