IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito
dalla  legge  17 aprile 1925, n. 473, con cui si costituisce un Parco
Nazionale presso il Gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie;
  Visti  il  regio  decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e il decreto del
Presidente  della Repubblica 3 ottobre 1979 concernenti l'ampliamento
del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero  dell'ambiente  ed  in  particolare  l'art. 5, comma 2, che
attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 35, comma 1, che
stabilisce  che  previa  intesa  con  la  regione  autonoma della Val
d'Aosta  e  la  regione  Piemonte  si  provvede all'adeguamento della
disciplina  del  Parco  nazionale del Gran Paradiso ai principi della
legge stessa;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n.
436,  che  adotta il regolamento recante adeguamento della disciplina
del  Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro
6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il  quale  dispone  che  l'individuazione,  l'istituzione  e la
disciplina  generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
  Visto  l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito  dall'art.  2,  comma  23, della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e
delle   riserve   statali,   terrestri,  fluviali  e  lacuali,  siano
effettuate d'intesa con le regioni;
  Visto  l'art.  35  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n.  287,  che  ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  trasferendo,  tra l'altro, le funzioni ed i compiti
gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
  Considerato  che,  per  effetto  dell'art.  1,  comma  13-bis,  del
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2006,  n. 233, la denominazione: «Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare» sostituisce,
ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la denominazione «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio»;
  Vista  la  deliberazione  n. 16 del 27 luglio 2007, con la quale il
consiglio  direttivo  dell'Ente  Parco  nazionale  del Gran Paradiso,
avendo  acquisito  i  formali consensi delle amministrazioni comunali
interessate,  ha  approvato  la  proposta  di  modifica  dei confini,
trasmessa   all'Amministrazione  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del mare in data 30 ottobre 2007 per i successivi atti
di competenza;
  Considerato  che  la  proposta  di  riperimetrazione  comporta  una
riduzione della superficie del Parco limitata allo 0,07 per cento del
territorio,  prevede  l'inclusione  di  aree  di  particolare valenza
naturalistica   e   attesta  i  confini  su  elementi  morfologici  o
strutturali   certi   in  tal  modo  consentendo  una  piu'  efficace
protezione e gestione dell'area protetta;
  Ritenuto  quindi  di poter valutare positivamente la detta proposta
di riperimetrazione;
  Viste  le  note  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio    e    del   mare   prot.   GAB/2008/7867/B07   e   prot.
GAB/2008/7868/B07 del 3 luglio 2008 con le quali lo schema di decreto
del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione del Parco
nazionale  del Gran Paradiso e l'allegata cartografia predisposti dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
sono  stati  trasmessi  rispettivamente  alla regione Piemonte e alla
regione  autonoma  Valle d'Aosta, richiedendo la prescritta intesa ai
sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;
  Vista  la  nota  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del mare prot. GAB/2008/7869/B07 del 3 luglio 2008 con
la  quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la
riperimetrazione   del   Parco  nazionale  e  l'allegata  cartografia
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del   mare,  sono  stati  trasmessi  alla  Conferenza  unificata,
richiedendo  l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Sentita  la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole
in data 13 novembre 2008;
  Acquisite   le   prescritte   intese   sulla   proposta   di  nuova
perimetrazione  del  Parco  nazionale  della  regione  autonoma Valle
d'Aosta, espressa con deliberazione di giunta n. 3744 del 12 dicembre
2008,  e della regione Piemonte, espressa con deliberazione di giunta
n. 33-10738 del 9 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e'
quella  riportata  nell'allegata cartografia composta di n. 11 tavole
in  scala  1:10.000,  parte  integrante  del  presente  decreto, come
specificata  da n. 18 tavole di dettaglio in scala 1:5.000 depositate
in  originale  presso  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione autonoma
Valle  d'Aosta, la regione Piemonte e l'Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso.
  2.   La   suddetta   perimetrazione  sostituisce  integralmente  le
precedenti  perimetrazioni intervenute a partire dal regio decreto 13
agosto  1923,  n.  1867  e  fino  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 ottobre 1979 e ad essi allegate.