IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che  stabilisce  le  condizioni  per  il riconoscimento dei titoli di
formazione;
  Vista  l'istanza  corredata  della  relativa documentazione, con la
quale  la sig.ra Pichler Gorfer Margit, cittadina italiana, chiede il
riconoscimento  del  titolo di «medizinische Masseurin» conseguito il
giorno  12  dicembre  2007  presso  lo  «Yoni  Academy - Akademie fur
ganzheitliche  Gesundheitskultur»  di  Innsbruck  (Austria),  al fine
dell'esercizio,  in  Italia,  dell'attivita'  di massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
  Visto  il  diploma  di  «Hydro - und Balneotherapie», rilasciato il
giorno   3   febbraio   2008  dallo  «Yoni  Academy  -  Akademie  fur
ganzheitliche    Gesundheitskultur»   di   Innsbruck   (Austria)   ad
integrazione  della formazione gia' in possesso della richiedente, in
conformita'  a  quanto  richiesto  nella  seduta  della Conferenza di
servizi del giorno 1° dicembre 2005;
  Ritenuta  la  corrispondenza  di  detto titolo estero conseguito in
base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari
BGBI  n.  216/1961,  modificato  con  BGBI n. 309/1969, con quello di
massaggiatore  e  capo  bagnino degli stabilimenti idroterapici, come
contemplato  dal  T.U.  delle  leggi  sanitarie n. 1264 del 23 giugno
1927;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico  a quello per il quale e' stato gia' provveduto,
possono  applicarsi  le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dalla richiedente;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in  Austria  con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione;
  Ritenuto   che   la  formazione  della  richiedente  non  necessita
dell'applicazione di misure compensative;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il  titolo  di studio «medizinische Masseurin» conseguito il giorno
12  dicembre  2007  lo  «Yoni  Academy  -  Akademie fur ganzheitliche
Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Pichler Gorfer
Margit  nata  a  Martello  (Bolzano)  (Italia) il giorno 26 settembre
1963,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia   dell'attivita'   di   massaggiatore  e  capo  bagnino  degli
stabilimenti idroterapici.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9  novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 17 settembre 2009
                                      Il direttore generale: Leonardi