IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato  che, con regolamento (CE) n. 583 della Commissione del
3  luglio 2009, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» riferita
alla  categoria  Altro  prodotti  dell'allegato  I - Aceto diverso da
Aceti  di Vino, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel
registro  delle  denominazioni  di  origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il disciplinare di produzione
della  indicazione  geografica  protetta «Aceto Balsamico di Modena»,
affinche'  le  disposizioni  contenute  nel  predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
                              Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della Indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico
di  Modena»,  registrata  in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
583 del 3 luglio 2009.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Aceto   Balsamico   di  Modena»,  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione  e designazione del prodotto, la suddetta denominazione
e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
   Roma, 8 luglio 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo