IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  77,  comma  3  del  Regolamento di polizia mortuaria
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285;
  Vista   la   richiesta  in  data  1°  agosto  2008  e  la  relativa
documentazione prodotta dalla ditta Vezzani S.p.A. con sede in via M.
Tito n. 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia);
  Considerato  che,  ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero
della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art.
77, comma 3 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma
sostanzialmente  normativo,  inquadrabile  nella  previsione  di  cui
all'art.  115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del
1998  (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati
allo  Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche
di natura igienico-sanitaria»;
  Visto  il  parere  tecnico  favorevole,  con prescrizioni, espresso
dall'Istituto  superiore di sanita' con nota n. 0000197 del 5 gennaio
2009;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio superiore di
sanita' - sessione XLVI - sezione III nella seduta del 25 marzo 2009;
                              Decreta:
  E' autorizzato, per le tumulazioni, l'uso della valvola depuratrice
per feretri modello «TH05» marchio registrato «THANAT» della societa'
Vezzani  S.p.A. con sede a via M. Tito n. 3 in Montecavolo di Quattro
Castella (Reggio Emilia), alle seguenti condizioni :
   a)  la  valvola  di  cui  sopra  con apertura tarata per una sovra
pressione  interna  Î"p≥ 0.03 bar, puo' essere autorizzata solo per
installazioni   su  manufatti  in  doppia  cassa  (cassa  interna  in
zinco+cassa  esterna  in  legno)  contemplati dal vigente decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
   b)  non e' da ritenersi obbligatoria l'installazione della valvola
sulla  doppia  cassa,  cio' sia ai sensi dei comma 1 e 3 dell'art. 77
del  vigente  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e di efficienza
della   valvola   corredata   di   sistema   depurativo,   in  merito
all'andamento  del processo di decomposizione, della composizione dei
reflui, fattori climatici e fattori intrinseci di ciascuna salma;
   c)  e' da escludere l'uso della valvola di sfiato cosi' tarata nei
casi  di  deceduti  per  malattie  infettivo-diffusive  (art.  25 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);
   d)  e'  da  escludere  l'uso di valvola di sfiato cosi' tarata per
cofani  realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna
in zinco) e/o assemblati diversamente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 2009
               p. Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                          Il vice Ministro
                                Fazio