IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante  «Nuovo  Codice  della  strada» e successive modificazioni ed
integrazioni,  che  delega  i  Ministri  della Repubblica a recepire,
secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le  direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del citato Codice della Strada, ed in particolare i
commi  2,  3  e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro
dei  trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
recepimento  di  direttive  comunitarie  in  materia  di prescrizioni
tecniche  relative  a  caratteristiche  costruttive  e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007»,  che  ha  istituito  il  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28  aprile 2008,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167
del  12  luglio  2008,  di recepimento della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 5 settembre 2007, relativa
all'omologazione  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi, nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli,
ed in particolare l'art. 47;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 182 del 7 agosto
2003,  e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 165 del 18 luglio 2007, di
recepimento   della   direttiva   2005/64/CE   del  26  ottobre  2005
sull'omologazione  dei  veicoli  a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
  Vista  la direttiva 2009/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 9 del 14
gennaio  2009,  che  modifica,  al  fine  di  adeguarla  al progresso
tecnico,  la  predetta  direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;

                              Decreta:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)


                               Art. 1.

  1.  All'allegato IV del decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio
2007,  di  recepimento della direttiva 2005/64/CE, e' aggiunto infine
il seguente nuovo paragrafo 4:
  «4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6
della   direttiva   2005/64/CE,   il  costruttore  del  veicolo  deve
dimostrare  che  la  conformita'  con  le  disposizioni  dell'art. 4,
paragrafo  2,  lettera  a),  della  direttiva 2000/53/CE e' garantita
negli accordi contrattuali con i fornitori.
  4.2.  Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'art. 6
della  direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire
opportune procedure per i seguenti scopi:
   a)  comunicare  le  prescrizioni  applicabili al suo personale e a
tutti i fornitori;
   b)  monitorare  e garantire che i fornitori agiscano conformemente
alle prescrizioni in questione;
   c)  raccogliere  i dati pertinenti a livello dell'intera catena di
approvvigionamento;
   d)   controllare   e   verificare  le  informazioni  ricevute  dai
fornitori;
   e)  reagire  opportunamente  quando  i dati ricevuti dai fornitori
indicano  una mancata conformita' con le prescrizioni di cui all'art.
4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE.
  4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in
accordo  con  l'organo  competente,  deve  conformarsi alla norma ISO
9000/1 4000 o ad altro programma di garanzia della qualita',».