IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno  1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di   prodotti   fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,  in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244»,  che ha trasferito al Ministero del lavoro
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 28 luglio 2009 dall'impresa
Gowan    Italia    S.p.A.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
Electis ZR, contenente le sostanze attive zoxamide e rame sotto forma
di  ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Zemix R
registrato  con D.D. al n. 12202 in data 18 ottobre 2007 dell'Impresa
Isagro Spa;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che:
   il  prodotto  e'  uguale al citato prodotto di riferimento Zemix R
dell'impresa Isagro S.p.a.;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento in merito alla documentazione messa a disposizione per la
sostanza attiva rame ossicloruro ed il relativo formulato;
   sussiste un legittimo accordo con la Gowan Commercio Internacional
e  Servicos in merito alla documentazione messa a disposizione per la
sostanza attiva zoxamide;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare  la validita' dell'autorizzazione fino al 31
marzo   2014   (data  di  scadenza  della  sostanza  attiva  zoxamide
nell'All.
  I)
,  fatto  salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle  conclusioni  delle
valutazioni   comunitarie  riguardanti  l'inclusione  della  sostanza
attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014
l'Impresa  Gowan  Italia  S.p.A.  con  sede  in Faenza (Ravenna), via
Morgagni  n. 68, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario  denominato ELECTIS  ZR  con  la  composizione  e  alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto   salvo   l'obbligo   di  adeguamento  alle  conclusioni  delle
valutazioni   comunitarie  riguardanti  l'inclusione  della  sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,25 - 0,5 - 1 - 5 -
10 - 20.
  Il  prodotto in questione e' prodotto presso gli stabilimenti delle
imprese:  Isagro  S.p.A.  in Aprilia (Latina), Isagro S.p.A. in Adria
Cavanella (Rovigo).
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14803.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

   Roma, 15 ottobre 2009

                                      Il direttore generale: Borrello