IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1623/05 del  4  ottobre  2005  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Tuscia»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Visto  il  decreto  4  novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2005,  con
il  quale  la  «Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   ed
agricoltura  di  Viterbo»,  e'  stata  autorizzata  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia»; 
  Visto il  decreto  22  ottobre  2008  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione triennale rilasciata alla «Camera  di  commercio,
industria, artigianato ed  agricoltura  di  Viterbo»,  ai  sensi  del
predetto  decreto  4  novembre  2005,   e'   stata   prorogata   fino
all'emanazione del decreto di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'ente
camerale stesso; 
  Considerato che la «Camera di commercio, industria, artigianato  ed
agricoltura di Viterbo» ha predisposto il piano di controllo  per  la
denominazione di origine protetta «Tuscia» conformemente allo  schema
tipo di controllo; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Tuscia»; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 25 settembre 2009; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  La Camera di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura  di
Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli  n.  4,  e'  stata
designata quale  autorita'  pubblica  ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006  per  la  denominazione  di   origine   protetta   «Tuscia»,
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE)  n.  1623/05
del 4 ottobre 2005.