IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, che stabilisce che «il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali puo' concedere, sulla  base  di  specifici  accordi  in  sede
governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro  mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e  delle  societa'  da
questi  derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione   o
trasformazioni societarie»; 
  Visto l'accordo in  data  5  agosto  2009,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  alla
presenza dei rappresentanti delle societa' «Air One SpA» e  «European
Avia Service SpA (EAS)», nonche' delle organizzazioni sindacali,  con
il quale, considerata la situazione di  crisi  nella  quale  si  sono
trovate le predette societa',  e'  stato  concordato  il  ricorso  al
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  come  previsto
dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,  n.  291,  per  un
periodo di 24 mesi a decorrere dal 5 agosto 2009,  in  favore  di  un
numero massimo di 16  lavoratori  delle  societa'  di  cui  trattasi,
dipendenti presso la sede di Chieti; 
  Vista l'istanza presentata in data 17 settembre 2009, con la  quale
la  societa'  «Air  One  SpA»,  ha  richiesto  la   concessione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   ai   sensi
dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il  semestre
dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010,  in  favore  di  14  lavoratori
dipendenti presso la sede di Chieti; 
  Vista l'istanza presentata in data 17 settembre 2009, con la  quale
la societa' «European  Avia  Service  SpA  (EAS)»,  ha  richiesto  la
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per  il
semestre dal 5 agosto 2009  al  4  febbraio  2010,  in  favore  di  2
lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010,  in  favore  di  16  lavoratori
dipendenti dalle societa' «Air One SpA» e «European Avia Service  SpA
(EAS)», ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre  2004,
n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, e' autorizzata la concessione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
5 agosto 2009, in favore di 16 lavoratori dipendenti  dalle  societa'
«Air One SpA» e «European Avia Service SpA (EAS)», unita' in  Chieti,
per il periodo dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010. 
  Matricola INPS «Air One SpA»: 2302100732. 
  Matricola INPS «European Avia Service SpA (EAS)»: 2302834442. 
  Pagamento diretto: NO.