IL DIRETTORE GENERALE 
                 per le politiche per l'orientamento 
                       e la formazione Div. I 
 
  Vista l'istanza con la quale  la  sig.ra  Ait  Kaid  Rahi  Raja  ha
chiesto il  riconoscimento  del  titolo  di  «Brevetto  di  Tecnico -
Estetica Para Medica», conseguito in Marocco, ai fini  dell'esercizio
in Italia della professione di estetista; 
  Visto il decreto legislativo n. 286 del  25  luglio  1998,  recante
norme  di  attuazione  del  Testo  unico  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione,  e  norme   sulla   condizione   dello   straniero
modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio di una professione  conseguito  in
un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne  il
riconoscimento  come  lavoratori  autonomi  o  dipendenti   ai   fini
dell'esercizio in Italia di una professione; 
  Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto  n.
394/99, che disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali
abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti  in  un  Paese
terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25  luglio  98,  n.
286, che estende l'applicazione delle  norme  in  esso  contenute  ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli; 
  Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina  l'attivita'
di estetista a livello nazionale; 
  Udito il parere nella Conferenza dei servizi, espresso nella seduta
del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.
241  e  art.  16,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.  206/2007,
favorevole  al  riconoscimento  diretto,   ai   fini   dell'esercizio
dell'attivita' di estetista in qualita' di lavoratore  subordinato  o
autonomo; 
  Ritenuto che il titolo professionale in possesso della  richiedente
e  l'esperienza  professionale  maturata  svolta   in   qualita'   di
dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente; 
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/98 e successive
modifiche e 14 e 39,  comma  7,  del decreto  del  Presidente  derlla
Repubblica n. 394/99 e successive modifiche, per cui la verifica  del
rispetto delle quote relative ai flussi di  ingresso  nel  territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto  legislativo n.  286/98,  e
successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini  stranieri
gia' in possesso di permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari; 
 
                              Decreta: 
 
  Il titolo professionale di «Brevetto  di  tecnico -  Estetica  para
medica» conseguito in Marocco, in data 4 giugno 2002,  dalla  Signora
Ait Kaid Rahi Raja, nata a Marrakech (Marocco)  il  1°  dicembre1968,
cittadina marocchina, e' riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di  estetista,  in
qualita' di lavoratore autonomo o dipendente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 28 ottobre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Mancini