IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,
relativo alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; 
  Viste  le  motivate  richieste  della  regione  Puglia   circa   la
necessita' di un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine  di  dare
completa attuazione ai provvedimenti necessari  per  ripristinare  la
qualita' dell'acqua; 
  Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio  superiore
di sanita' nella seduta del 7 ottobre 2009; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' della seduta del
25 marzo 2009 in merito alla  problematica  dell'inserimento  o  meno
della richiesta di rinnovo VMA dei parametri trialometani, cloriti  e
vanadio all'Unione europea per il terzo triennio 2010-12; 
  Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato  art.  13,  la
popolazione interessata deve essere tempestivamente  e  adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che   le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua  erogata,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli  alimenti.
Ove occorra, la  regione  o  provincia  autonoma  deve  provvedere  a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Puglia puo' stabilire il  rinnovo  delle  deroghe  al
valore di parametro fissato nell'allegato  I,  parte  B  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per  il  parametro  trialometani,
entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo  restando
che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l. 
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 agosto  2010  ai  territori  interessati  dal  superamento  del
parametro di cui al comma precedente. 
  3. E' rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica,  per  quanto
concerne le industrie alimentari presenti nel territorio  interessato
dal provvedimento di  deroga,  degli  effetti  sui  prodotti  finali,
soprattutto se destinati  alla  distribuzione  oltre  i  confini  del
suddetto territorio e la tempestiva comunicazione  al  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai  controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana. 
  4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione,  da  parte
della regione Puglia, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'ambiente  e  tutela   del
territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno  2010,  di  una
circostanziata relazione sui risultati  degli  interventi  effettuati
nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per
il prossimo anno corredato dei costi e della copertura finanziaria. 
  5.  La  regione  deve  provvedere  ad  informare   la   popolazione
interessata in attuazione del disposto di cui al decreto  legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione del predetto  parametro  e  deve  fornire  consigli  a
gruppi specifici di popolazione per i quali  potrebbe  sussistere  un
rischio particolare. 
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.