IL COLLEGIO 
 
Visto il decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  cosi'  come
modificato dall'articolo 176, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.196; 
Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  "Codice  dell'amministrazione
digitale"  e,  in  particolare,  la  sezione  II  del  Capo  II,  che
disciplina le firme elettroniche ed i certificatori, e l'articolo 71,
comma 1; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30  marzo
2009,  recante  "Regole   tecniche   in   materia   di   generazione,
apposizione, verifica delle firme digitali e  validazione  temporale"
ed, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 38, comma 4; 
Espletata la procedura di notifica alla Commissione  europea  di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
 
                              DELIBERA 
                   di adottare le seguenti regole: 
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO 
 
 
                               ART. 1 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini della presente deliberazione si  intendono  richiamate  le
definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   e
nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 2009 e successive modificazioni. Si intende inoltre per: 
 a) attributo: informazione associata ad un documento  informatico  o
ad una busta crittografica oppure informazione  elementare  contenuta
in un campo di un certificato elettronico o di una CRL come un  nome,
un numero o una data; 
 b) attributo autenticato: attributo incluso nella firma  elettronica
di un documento e, quindi, ad esso associato in modo  protetto  dalla
firma stessa; 
 c) campo: unita' informativa contenuta in un certificato  o  in  una
CRL. Puo' essere composta da diverse  unita'  informative  elementari
dette "attributi"; 
 d) CAdES: formato di busta crittografica definito nella  norma  ETSI
TS 101 733 V1.7.4 basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e  RFC
2634 e successive modificazioni; 
 e) codice:  il  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; 
 f) controfirma: la firma apposta ad una precedente firma; 
 g)  estensione:   metodo   utilizzato   per   associare   specifiche
informazioni  (attributi)  alla   chiave   pubblica   contenuta   nel
certificato; 
 h)   ETSI   (European   Telecommunications   Standards   Institute):
organizzazione indipendente, no profit, la cui missione  e'  produrre
standard sulle tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione
(ICT). E' riconosciuto ufficialmente dalla Commissione  Europea  come
ESO (European Standards Organisation); 
 i) firme multiple: firme digitali apposte da diversi  sottoscrittori
allo stesso documento; 
 l) firme parallele: le  firme  apposte  da  differenti  soggetti  al
medesimo   documento   informatico   utilizzando   una   sola   busta
crittografica; 
 m)  HTTP  (Hypertext   Transfer   Protocol):   protocollo   per   il
trasferimento di pagine ipertestuali e risorse in rete conforme  alla
specifica RFC 2616 e successive modificazioni; 
 n) IETF (Internet  Engineering  Task  Force):  comunita'  aperta  di
tecnici, specialisti e ricercatori interessati all'evoluzione tecnica
e tecnologica di Internet; 
 o)   ISO   (International   Organization    for    Standardization):
organizzazione indipendente, la cui missione e'  quella  di  produrre
standard riconosciuti a livello mondiale; 
 p) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): protocollo di rete,
conforme  alla  specifica  RFC  3494  e   successive   modificazioni,
utilizzato per rendere accessibili in rete informazioni  con  servizi
di directory basati sulla famiglia di standard ITU X.500; 
 q)  marcatura  critica:  caratteristica  che  possono  assumere   le
estensioni  conformemente  allo  specifica  RFC  5280  e   successive
modificazioni; 
 r) OCSP (Online Certificate Status Protocol):  protocollo  di  rete,
conforme  alla  specifica  RFC  2560  e   successive   modificazioni,
utilizzato per verificare la validita' dei certificati elettronici; 
 s) OID (Object IDentifier): codice univoco basato  su  una  sequenza
ordinata di numeri per  l'identificazione  di  evidenze  informatiche
utilizzate  per  la  rappresentazione  di  oggetti  come  estensioni,
attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito  degli
standard internazionali relativi alla  interconnessione  dei  sistemi
aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale; 
 t) padding: riempimento dati di evidenze  informatiche,  tipicamente
utilizzato nell'ambito delle applicazioni crittografiche, al fine del
raggiungimento di una lunghezza predefinita  nei  formati  a  blocchi
delle strutture dati utilizzate dagli algoritmi; 
 u) PAdES: formato di busta crittografica definito nella  norma  ETSI
TS 102 778  basata  a  sua  volta  sullo  standard  ISO/IEC  32000  e
successive modificazioni; 
 v) PDF (Portable Document Format): formato  documentale  elettronico
definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000; 
 z) regole tecniche: le regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione, verifica delle firme digitali  e  validazione  temporale
adottate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
marzo 2009 pubblicate sulla G.U. 6 giugno 2009, n. 129; 
 aa) RFC (Request  For  Comments):  documenti  contenenti  specifiche
tecniche standard, riconosciute a  livello  internazionale,  definite
dall'Internet  Engineering  Task   Force   (IETF)   e   dall'Internet
Engineering Steering Group (IESG); 
 bb) W3C (World Wide Web Consortium): un consorzio internazionale  di
soggetti che operano in Internet e  con  il  Web,  con  lo  scopo  di
sviluppare tecnologie interoperabili come  specifiche,  linee  guida,
software e strumenti per l'evoluzione del Web; 
 cc)  XML  (eXtended  Markup  Language):  insieme   di   regole   per
strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.