IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  118249  del  30  dicembre  2008,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare  le  operazioni  finanziarie  di  cui   allo   stesso
articolo, prevedendo che le operazioni stesse  vengano  disposte  dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore  della
direzione II del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.a.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si e' stabilito  il  limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  19
novembre 2009 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a  120.080  milioni  di  euro  e  tenuto  conto  dei
rimborsi ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 22 settembre e 22 ottobre 2009,  con
i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei
certificati di credito del  Tesoro  «zero  coupon»  della  durata  di
ventiquattro mesi («CTZ-24»)  con  decorrenza  30  settembre  2009  e
scadenza 30 settembre 2011; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei  suddetti  certificati
di credito del Tesoro «zero coupon»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  quinta  tranche  di   «CTZ-24»,   con
decorrenza 30 settembre 2009  e  scadenza  30  settembre  2011,  fino
all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al  decreto  del
22 settembre 2009 altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione
delle prime due tranche dei certificati stessi. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2009.