IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di
specifici  accordi  in   sede   governativa,   in   caso   di   crisi
occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,   di   riduzione   o
trasformazione di attivita', il  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro  mesi,  al  personale  anche
navigante dei vettori aerei e delle societa' da  questi  derivanti  a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; 
  Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito,  con
modificazioni,  con  legge  n.  166  del  27  ottobre  2008,  recante
disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi; 
  Vista la sentenza n. 295/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione
di insolvenza; 
  Visto il decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  del  16
settembre  2008,  di  ammissione  della  societa'  «Alitalia  servizi
S.p.a.» alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  e  della
nomina del commissario straordinario; 
  Visto l'accordo in data 13  ottobre  2008,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  alla
presenza dei rappresentanti della societa' «Alitalia servizi S.p.a.»,
nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata  la
situazione di crisi nella quale si e' trovata la  predetta  societa',
e' stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, come previsto dal citato  art.  1-bis,  della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in  favore
di un numero massimo di 3.232 dipendenti a rotazione  della  societa'
di cui trattasi; 
  Visto il decreto ministeriale n. 44418 del 6 novembre 2008, con  il
quale  e'  stata   autorizzata   la   concessione   del   trattamento
straordinario di integrazione  salariale,  in  favore  di  un  numero
massimo di 3.232 dipendenti  a  rotazione  della  societa'  «Alitalia
servizi S.p.a.», per il periodo dal 14 ottobre 2008  al  31  dicembre
2008; 
  Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della societa' «Alitalia servizi  S.p.a.»
nonche' delle organizzazioni sindacali, che  assorbe  ed  integra  il
precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata  la
situazione di crisi nella quale si e' trovata la  predetta  societa',
e' stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, come previsto dal citato  art.  1-bis,  della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e  successive  modificazioni,  per  un
totale di 3.344 dipendenti a zero ore, appartenenti al  personale  di
terra, a decorrere dal 25 novembre 2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 44553 del 1° dicembre 2008, con il
quale e' stato annullato, limitatamente al periodo  dal  25  novembre
2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale  n.  44418,  del  6
novembre 2008 e con il quale e' stata autorizzata la concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di  un
totale di 3.344  dipendenti  a  zero  ore  della  societa'  «Alitalia
servizi S.p.a.», per il periodo dal 25 novembre  2008  al  13  aprile
2009; 
  Visto il decreto ministeriale n. 45972 del 13 maggio  2009  con  il
quale  e'  stata   autorizzata   la   concessione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore di  un  totale  di
1.294 dipendenti a zero ore della societa' «Alitalia servizi S.p.a.»,
per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009; 
  Vista l'istanza presentata in data 28 luglio 2009, con la quale  la
societa' «Alitalia servizi S.p.a.», ha richiesto la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere  dal
1° novembre 2009, ai sensi del  citato  art.  1-bis,  della  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge
n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni,  con  legge
n. 166 del 27 ottobre 2008; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 1° novembre 2009 al 30  aprile  2010,  per  un  totale  di  1.294
dipendenti  della  societa'  «Alitalia  servizi  S.p.a.»,  ai   sensi
dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,  e
successive modificazioni e del decreto-legge n.  134  del  28  agosto
2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27  ottobre
2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, e successive modificazioni e del decreto-legge  n.  134  del  28
agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166  del  27
ottobre  2008,  e'  autorizzata  la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il
precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore  di  un
totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al  personale  di
terra, della societa' «Alitalia servizi S.p.a.», sede legale in Roma,
unita' varie sul territorio nazionale. 
  Al fine di  garantire  l'operativita'  del  servizio  di  trasporto
aereo, fino  alla  definitiva  cessazione  dell'attivita',  l'azienda
procedera' alle sospensioni dei lavoratori applicando  meccanismi  di
rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del
24 novembre 2008. 
  Periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010. 
  Pagamento diretto: si.