IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'accordo sottoscritto,  in  data  22  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  la
Regione Piemonte che stabilisce che il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del
FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 29 luglio
2009, relativo alla societa' Pininfarina Spa,  unita'  di  Grugliasco
(Torino), Bairo (Torino), San Giorgio Canavese  (Torino)  e  Cambiano
(Torino), per  la  quale  sussistono  le  condizioni  previste  dalla
normativa sopra citata, ai fini  della  concessione  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del 29 luglio 2009, con la quale la Regione  Piemonte
si assume l'impegno all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' Pininfarina Spa, in conformita' all'accordo
siglato in data 22 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro,  della
salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Pininfarina S.p.a. in favore dei  lavoratori  dipendenti
presso le sedi di Grugliasco (Torino), Bairo  (Torino),  San  Giorgio
Canavese (Torino) e Cambiano (Torino) cosi' suddivisi: 
    494 lavoratori per il periodo dal 1° agosto 2009 al 30  settembre
2009; 
    957 lavoratori per il periodo dal 1° ottobre 2009 al  31  ottobre
2009; 
    1168 lavoratori per  il  periodo  dal  1°  novembre  2009  al  31
dicembre 2009; 
    1578 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2010 al  31  luglio
2010; 
    1084 lavoratori per il periodo dal 1° agosto 2010  al  31  agosto
2010; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 29 luglio 2009,  in  favore  di  un  numero
massimo di 1578 unita' lavorative della societa' Pininfarina Spa, per
i seguenti periodi: 
    Grugliasco (Torino): periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010
- 494 unita' lavorative; 
    Bairo (Torino): periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 agosto  2010  -
463 unita' lavorative; 
    San Giorgio Canavese (Torino): periodo dal 1° novembre 2009 al 31
agosto 2010 - 211 unita' lavorative; 
    Cambiano (Torino): periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto  2010
- 410 unita' lavorative. 
  Il numero di unita' lavorative coinvolte nei singoli  stabilimenti,
fermo restando  in  1578  il  numero  massimo  di  unita'  lavorative
beneficiarie del trattamento straordinario di integrazione salariale,
puo' variare in funzione di trasferimenti di personale tra i  diversi
uffici e reparti. 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul  Fondo  per  l'occupazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'Occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 23.863.810,39. 
  Matricola INPS: 8134252757. 
  Pagamento diretto: no.