Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della  Liguria  ha
approvato; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1. 
 
 
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 
 
    1.  Per  l'anno  d'imposta  2009,   l'aliquota   dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito  (IRE),  di  cui  all'art.  50  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei  tributi  locati),  per  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE, non superiore  ad
euro 30.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50,  comma
3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997,  senza  alcuna
maggiorazione regionale. 
    2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai   fini
dell'addizionale regionale  IRE  superiore  ad  euro  30.000,00,  per
l'anno  d'imposta   2009,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul  reddito  (IRE),  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo n.  446/1997,  da  applicarsi  all'intero  ammontare  del
reddito complessivo, e' fissata nella misura dello  0,50  per  cento,
fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
    3. Per l'anno d'imposta 2009 per i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE compresso tra euro
30,000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma
2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986
e la differenza fra euro 30.152,13  ed  il  reddito  complessivo  del
soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                Riduzione dell'addizionale regionale 
           all'imposta sul reddito per carichi di famiglia 
 
    1. Per l'anno d'imposta 2009, per i soggetti aventi fiscalmente a
carico almeno quattro figli,  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta sul  reddito  (IRE)  e'  fissata  nella  misura  prevista
dall'art. 50, comma 3, promo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Il minor gettito derivante dalla  variazione  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito per il periodo di imposta in  corso
al 1°  gennaio  2009.  stimato  in  euro  31.400.000,00  comporta  le
seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2009: 
      a) Stato di previsione dell'entrate: 
        Titolo I «Entrate derivanti da tributi propri della  Regione,
dal gettito di tributi erariali o di  quote  di  esso  devolute  alla
Regione»; 
        Categoria 1.1 «Entrate  derivanti  da  tributi  propri  della
Regione» 
        U.P.B. 1.1.1 «Imposte»  - 31.400.000,00 competenza e cassa; 
      b) Stato di previsione della spesa: 
        Area IX «Sanita'»; 
        U.P.B. 9.108 Finanziamento ripiano disavanzi -  31.400.000,00
competenza e cassa. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. 
      Dato a Genova, addi' 21 ottobre 2009 
 
                                              Il presidente: Burlando