IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa di eccezionali  eventi
sismici che hanno  interessato  la  provincia  dell'Aquila  ed  altri
comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge  4  novembre  2002,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine ai predetti interventi sismici; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate per fronteggiare l'emergenza; 
  Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei  versamenti
tributari a  favore  dei  soggetti  residenti  nel  territorio  della
provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'8
ottobre 2009 recante:  «Anticipazione  ai  comuni  interessati  dagli
eventi tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di  spettanza  sospesi
per effetto dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Considerato altresi' che appare necessario disporre la  sospensione
dei tributi e dei contributi in favore di  contribuenti  residenti  o
aventi sede in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; 
  Visto l'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n.194; 
  Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell'Aquila; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti dei soggetti di cui  all'art.  1,  commi  1  e  2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780  del
6 giugno  2009,  il  termine  di  scadenza  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie  professionali,  e'
prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al  rimborso  di  quanto
gia' versato. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi. 
  3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le  modalita'  di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in  base  al
comma 1, anche mediante rateizzazione. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi  dell'art.
1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.