L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  assicurazioni
private e, in particolare, l'art. 44, comma 1 e l'art. 46, commi 2, 3
e 5; 
  Visto il provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007,  recante
Adeguamento all'inflazione di taluni importi  per  la  determinazione
del margine di  solvibilita'.  Modifiche  al  provvedimento  ISVAP  6
dicembre 2004, n. 2322; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente  il
Margine di solvibilita' delle imprese  di  assicurazione  di  cui  al
Titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa), Capo VI  (Margine
di solvibilita') e all'art. 223 (Misure di intervento a tutela  della
solvibilita' prospettica dell'impresa di assicurazione)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare, gli articoli  5
e 11; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive
modificazioni ed integrazioni recante, tra l'altro, le  modifiche  ai
prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' rami vita  e  rami
danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto  dimostrativo  del
margine di solvibilita' rami vita) e II (Prospetto  dimostrativo  del
margine di solvibilita' rami danni); 
  Vista la  comunicazione  2009/C  41/01  della  Commissione  europea
riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni  importi  previsti
dalle  direttive  sull'assicurazione  vita  e  non   vita   che,   in
particolare, fissa in euro 3.500.000 l'importo minimo  del  fondo  di
garanzia per i rami vita di  cui  all'art.  29,  paragrafo  2,  della
direttiva 2002/83/CE, nonche' in euro 2.300.000 e in  euro  3.500.000
gli importi minimi  relativi  ai  rami  danni  di  cui  all'art.  17,
paragrafo 2,  della  direttiva  73/239/CEE.  La  comunicazione  fissa
inoltre rispettivamente in  euro  57.500.000  e  in  euro  40.300.000
l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri  ai  fini
del calcolo del margine  di  solvibilita'  di  cui  all'art.  16-bis,
paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Adeguamento degli importi 
 
  Le  imprese  di  assicurazione,  al  fine  di  tener  conto   delle
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al  consumo  pubblicati  da
Eurostat, adeguano gli importi  relativi  alla  determinazione  della
quota di garanzia e del  margine  di  solvibilita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) l'importo minimo della  quota  di  garanzia  dell'impresa  che
esercita i rami vita, fissato dall'art.  46,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed  elevato  dal  provvedimento
ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in euro 3.200.000, e' aumentato ad
euro 3.500.000; 
    b) l'importo minimo della  quota  di  garanzia  dell'impresa  che
esercita i rami danni, fissato dall'art. 46,  comma  3,  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ed  elevato  dal   citato
provvedimento  ISVAP  ad  euro  2.200.000,  e'  aumentato   ad   euro
2.300.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio  dei  rami
10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui  all'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la quota di garanzia  non  puo'
in nessun caso essere inferiore ad euro 3.500.000; 
    c) l'importo della quota  di  premi  o  contributi  ai  fini  del
calcolo del margine di solvibilita' fissato  dall'art.  7,  comma  1,
lettera b), del regolamento ISVAP n. 19 del 14  marzo  2008  in  euro
53.100.000 e' aumentato ad euro 57.500.000; 
    d) l'importo della quota di sinistri  ai  fini  del  calcolo  del
margine di solvibilita' fissato dall'art.  8,  comma  2,  del  citato
regolamento  ISVAP  in  euro  37.200.000,  e'   aumentato   ad   euro
40.300.000.