IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, prevede che le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare al Ministero dell'economia
e  delle  finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale  e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; 
  Visto il comma 658-bis dell'art. 1 della legge  n.  296  del  2006,
introdotto dall'art. 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che  non
si applicano le sanzioni nel caso  in  cui  il  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2007 non sia rispettato  a  seguito  di  spese  in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento
nazionale, purche' lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008; 
  Visto l'art. 2, comma 39, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
che, nel modificare il predetto comma 658-bis, ha eliminato l'obbligo
di recuperare nell'anno 2008 lo sforamento del patto 2007  imputabile
alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati; 
  Visto l'art. 2,  comma  42,  della  legge  n.  203  del  2008  che,
nell'inserire i commi 5-bis e 5-ter all'art. 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.133, prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione
dalla base di calcolo e dai risultati del patto di stabilita' interno
delle spese in conto capitale per interventi  cofinanziati  correlati
al finanziamenti dell'Unione europea, ad  eccezione  delle  quote  di
finanziamento statale e regionale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24
novembre 2008 concernente il monitoraggio trimestrale  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni per l'anno 2008; 
  Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  che
al comma 13 stabilisce che non si applicano le sanzioni previste  per
il mancato rispetto del patto di stabilita' interno delle  regioni  e
delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo
di spesa stabilito in applicazione del patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in  conto
capitale registrata per il  2008  rispetto  al  2007  per  interventi
realizzati con la quota di finanziamento  nazionale  e  correlati  ai
finanziamenti dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  che
al comma 14 stabilisce che non si applicano,  altresi',  le  sanzioni
nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non  consegua  per
l'anno 2008 l'obiettivo di  spesa  determinato  in  applicazione  del
patto di stabilita' interno  e  lo  scostamento  registrato  rispetto
all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra  le
spese in conto capitale  per  interventi  cofinanziati  correlati  ai
finanziamenti dell'Unione europea - con  esclusione  delle  quote  di
finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti  spese
del 2008; 
  Considerata la necessita' - determinatasi a seguito dell'entrata in
vigore  dei  commi  5-bis  e  5-ter  dell'art.  77-ter   del   citato
decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 7-quater, commi 13  e  14,  del
decreto-legge n. 5/2009 - di  acquisire  informazioni  relative  alle
spese in conto capitale, distintamente, per  interventi  cofinanziati
correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  e  per  interventi
correlati al finanziamento statale e regionale, al fine di ridefinire
gli obiettivi del patto di stabilita' interno 2008 delle regioni e di
verificare l'applicabilita' delle relative sanzioni; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative per la certificazione del  patto
di stabilita' interno delle regioni e  delle  province  autonome  per
l'anno 2008; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella
seduta  del  29  ottobre  2009,   ha   espresso   parere   favorevole
condizionato all'accoglimento delle richieste di:  1)  verificare  il
rispetto degli obiettivi facendo  riferimento  non  gia'  al  singolo
ente, bensi' al complesso delle regioni e delle province autonome, 2)
modificare l'Allegato A in modo tale da consentire a ciascuna regione
e provincia autonoma di scegliere  tra  due  differenti  procedimenti
alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici; 
  Considerato che l'accoglimento  della  richiesta  delle  regioni  e
delle province autonome di verificare  il  rispetto  degli  obiettivi
facendo riferimento al  complesso  delle  regioni  e  delle  province
autonome necessita di uno specifico provvedimento legislativo  e  che
non puo' essere, quindi, operato in sede di  redazione  del  presente
decreto; 
  Considerato  che  la  richiesta  delle  regioni  e  delle  province
autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi  di
determinazione degli obiettivi programmatici non puo' essere accolta,
in quanto tale facolta'  conduce  alla  formazione  di  un  obiettivo
programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle
province autonome, inferiore a quello che  si  otterrebbe  applicando
indistintamente  per  tutte  le  regioni  uno  dei  due  metodi,  con
conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative agli
anni  2007  e  2008  riguardanti  le  spese  in  conto  capitale  per
interventi cofinanziati correlati,  distintamente,  ai  finanziamenti
dell'Unione europea e alle quote di finanziamento statale e regionale
e rideterminano gli obiettivi del patto di stabilita' interno per  il
2008 con le modalita' ed i  prospetti  definiti  nell'allegato  A  al
presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi utilizzando
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 -
00187 - Roma, una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante
legale e dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  relativa  al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2008 e  alla  verifica  delle  condizioni  per  l'applicazione  delle
relative sanzioni, secondo il  prospetto  e  le  modalita'  contenute
nell'allegato B al presente decreto. La  certificazione  deve  essere
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento,   con
esclusione di qualsiasi altro mezzo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2009 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio