IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; Visto il comma 658-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'art. 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che non si applicano le sanzioni nel caso in cui il patto di stabilita' interno per l'anno 2007 non sia rispettato a seguito di spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, purche' lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008; Visto l'art. 2, comma 39, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che, nel modificare il predetto comma 658-bis, ha eliminato l'obbligo di recuperare nell'anno 2008 lo sforamento del patto 2007 imputabile alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati; Visto l'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008 che, nell'inserire i commi 5-bis e 5-ter all'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dalla base di calcolo e dai risultati del patto di stabilita' interno delle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati al finanziamenti dell'Unione europea, ad eccezione delle quote di finanziamento statale e regionale; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2008 concernente il monitoraggio trimestrale del patto di stabilita' interno delle regioni per l'anno 2008; Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 13 stabilisce che non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea; Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 14 stabilisce che non si applicano, altresi', le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008; Considerata la necessita' - determinatasi a seguito dell'entrata in vigore dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 77-ter del citato decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 7-quater, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 5/2009 - di acquisire informazioni relative alle spese in conto capitale, distintamente, per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e per interventi correlati al finanziamento statale e regionale, al fine di ridefinire gli obiettivi del patto di stabilita' interno 2008 delle regioni e di verificare l'applicabilita' delle relative sanzioni; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative per la certificazione del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome per l'anno 2008; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 29 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste di: 1) verificare il rispetto degli obiettivi facendo riferimento non gia' al singolo ente, bensi' al complesso delle regioni e delle province autonome, 2) modificare l'Allegato A in modo tale da consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici; Considerato che l'accoglimento della richiesta delle regioni e delle province autonome di verificare il rispetto degli obiettivi facendo riferimento al complesso delle regioni e delle province autonome necessita di uno specifico provvedimento legislativo e che non puo' essere, quindi, operato in sede di redazione del presente decreto; Considerato che la richiesta delle regioni e delle province autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici non puo' essere accolta, in quanto tale facolta' conduce alla formazione di un obiettivo programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle province autonome, inferiore a quello che si otterrebbe applicando indistintamente per tutte le regioni uno dei due metodi, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative agli anni 2007 e 2008 riguardanti le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati, distintamente, ai finanziamenti dell'Unione europea e alle quote di finanziamento statale e regionale e rideterminano gli obiettivi del patto di stabilita' interno per il 2008 con le modalita' ed i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 e alla verifica delle condizioni per l'applicazione delle relative sanzioni, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2009 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio